Art. 4.
                         Disposizioni finali

  1.  La  denuncia  di  inizio  di  attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione   di   cui   all'articolo   3   valgono  anche  come
autorizzazione  ai  fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e  3,  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  norme,  si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
  3.   L'organo   comunale  competente  ordina  la  cessazione  delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio  attivita'  o  di  autorizzazione,  nonche'  ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  riferimento al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, si vedano le note alle premesse.
              - Si trascrive il testo dell'art. 86, del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  86  (art.  84  testo  unico 1926). - Non possono
          esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
          quelli   diurni,  locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,
          caffe'  o  altri  esercizi in cui si vendono al minuto o si
          consumano  vino,  birra, liquori od altre bevande anche non
          alcoliche,  ne'  sale  pubbliche  per bigliardi o per altri
          giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa
          di  autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e
          simili.  La  licenza  e' necessaria anche per lo spaccio al
          minuto  o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi
          bevanda  alcolica  presso enti collettivi o circoli privati
          di qualunque specie. anche se la vendita o il consumo siano
          limitati al soli soci".
              - Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 10, della legge 25
          agosto 1991, n. 287:
              "Art.  10.  -  1.  A  chiunque  eserciti l'attivita' di
          somministrazione  al  pubblico  di alimenti e bevande senza
          l'autorizzazione  di  cui  all'art. 3, ovvero quando questa
          sia  stata  revocata  o  sospesa,  si  applica  la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire un
          milione a lire sei milioni.
              2.  Alla  stessa  sanzione  sono soggette le violazioni
          alle  disposizioni  della  presente  legge, ad eccezione di
          quelle  relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali
          si  applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila
          a lire due milioni.
              3. Nelle ipotesi previste dal commi 1 e 2, si applicano
          le  deposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
              4.  L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  riceve  il rapporto di cui all'art. 17
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni
          amministrative.
              5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti al sensi
          dell'art.  8,  comma  5,  il sindaco dispone la sospensione
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 3 per un periodo non
          inferiore  a  dieci  giorni e non superiore a venti giorni,
          che ha inizio dal termine del turno non osservato".