Art. 4. Disposizioni finali 1. La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge. 3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Del Turco, Ministro delle finanze Veronesi, Ministro della sanita' Bianco, Ministro dell'interno Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 162
Note all'art. 4: - Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 86, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 86 (art. 84 testo unico 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie. anche se la vendita o il consumo siano limitati al soli soci". - Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 10, della legge 25 agosto 1991, n. 287: "Art. 10. - 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. 3. Nelle ipotesi previste dal commi 1 e 2, si applicano le deposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti al sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato".