IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre
1995, n. 481;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Sentita l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'
nei settori dell'energia e del gas;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    b) Autorita',  l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'  nel  settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal
comma 1, dell'articolo 2 della legge;
    c) Collegio, il presidente e i membri dell'Autorita';
    d) Uffici,  le  unita'  organizzative previste dal regolamento di
cui   al   comma   28   dell'articolo  2  della  legge  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    e) Provvedimenti   individuali,   gli   atti  e  i  provvedimenti
amministrativi aventi destinatari determinati;
    f) Bollettino,  il  bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2
della legge;
    g) Utenti,   i   destinatari   di   un  servizio  di  produzione,
importazione,   esportazione,  trasmissione,  trasporto,  stoccaggio,
distribuzione  e  vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle
connesse prestazioni;
    h) Consumatori,  gli utenti finali di un servizio di fornitura di
energia  elettrica  o  di  gas, ovvero delle connesse prestazioni, in
particolare sulla base di contratti per adesione;
    i) Esercenti,  i  soggetti  che  producono, importano, esportano,
trasmettono,  trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia
elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;
    j) Associazioni   di   utenti   o   consumatori,  ogni  forma  di
organizzazione  di  utenti  o  consumatori  in possesso dei requisiti
fissati  dall'Autorita'  con  il  regolamento  di  cui  al  comma  23
dell'articolo 2 della legge.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma  24, lettera a) della
          legge  14 novembre  1995, n. 481, e' riportato in note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promuovere le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, legge
          23 agosto 1988, n. 400:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali]".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 24, lettera
          a), legge 14 novembre 1995, n. 481:
              "24.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con uno o piu' regolamenti
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
                a) le  procedure relative alle attivita' svolte dalle
          Autorita'  idonee  a  garantire  agli  interessati la piena
          conoscenza  degli  atti  istruttori, il contraddittorio, in
          forma scritta e orale, e la verbalizzazione;".
          Note all'art. 1:
              - La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca: "Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita'".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
          n. 481/1995:
              "1.  Sono  istituite  le  Autorita'  di  regolazione di
          servizi  di pubblica utilita', competenti, rispettivamente,
          per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicaziom.
          Tenuto  conto  del  quadro  complessivo  del  sistema delle
          comunicazioni,   all'Autorita'   per  le  telecomunicazioni
          potranno  essere  attribuite competenze su altri aspetti di
          tale sistema".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 28, della
          legge n. 481/1995:
              "28.   Ciascuna   Autorita',  con  propri  regolamenti,
          definisce,  entro  trenta giorni dalla sua costituzione, le
          norme    concernenti    l'organizzazione   interna   e   il
          funzionamento,  la  pianta organica del personale di ruolo,
          che  non  puo'  eccedere  le  ottanta unita', l'ordinamento
          delle  carriere,  nonche',  in  base ai criteri fissati dal
          contratto  collettivo  di  lavoro in vigore per l'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato e tenuto conto
          delle  specifiche  esigenze  funzionali e organizzative, il
          trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale. Alle
          Autorita'  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del
          presesente articolo".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 26, della
          legge n. 481/1995:
              "26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito
          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 23, della
          legge n. 481/1995:
              "23.  Le  Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
          da  adottare  entro  novanta  giorni  dall'avvenuta nomina,
          audizioni  periodiche  delle  formazioni  associative nelle
          quali  i  consumatori  e  gli utenti siano organizzati. Nel
          medesimo  regolamento  sono altresi' disciplinati audizioni
          periodiche    delle   associazioni   ambientaliste,   delle
          associazioni  sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo
          svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
          e sull'efficacia dei sevizi".