Art. 10.
                              Audizioni
  1.  Il responsabile del procedimento puo' disporre audizioni di chi
e'  intervenuto  nel  procedimento  o puo' intervenirvi, nel rispetto
delle esigenze di riservatezza delle imprese.
  2.  All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che
in  tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni
sono  presiedute  dal  responsabile  del procedimento, in caso di sua
assenza  o  impedimento,  da  altro funzionario dell'Autorita' a cio'
incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.
  3.  Possono  partecipare all'audizione i soggetti ai quali e' stata
comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti
nel   procedimento,   salvo   che   sussistano   ragioni   di  tutela
dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in
quest'ultimo caso, audizioni separate.
  4.  I  soggetti  che ne hanno titolo possono partecipare in persona
del  proprio  legale  rappresentante  oppure  di procuratore speciale
munito   di   apposita  documentazione  che  comprovi  il  potere  di
rappresentanza.   Essi  possono  farsi  assistere  da  consulenti  di
fiducia,   senza   che  l'esercizio  di  tale  facolta'  comporti  la
sospensione dell'audizione.
  5.   I   soggetti   che   intendono   chiedere  di  essere  sentiti
nell'audizione  finale,  di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo
5,  devono  farne  domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di
avvio  del  procedimento.  L'audizione  finale  ha  luogo  avanti  al
Collegio  nel giorno che e' comunicato ai richiedenti ed a coloro che
hanno titolo ad intervenirvi.
  6.   Delle   audizioni   e'   redatto   processo  verbale  a  norma
dell'articolo  12  e  puo'  essere  disposta,  da  chi  ne  assume la
presidenza,   la   registrazione   magnetica.  Copia  del  verbale  e
dell'eventuale registrazione e' acquisita agli atti.