Art. 11.
                            Comunicazioni
  1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a
mano,  con  rilascio  di  ricevuta, mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex,
telefax  con  domanda  di  conferma  scritta  di  ricevimento,  posta
elettronica  o  altro  mezzo  idoneo  al  raggiungimento dello stesso
risultato.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  si applica anche alla
trasmissione  di  documenti  da  parte  dell'Autorita',  nonche' alla
trasmissione  all'Autorita'  di  documenti  e richieste nel corso del
procedimento.
  3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono
effettuate  nel  recapito  da questi soggetti indicato; all'esercente
del  servizio,  la  comunicazione  e'  effettuata  nell'ultima  sede,
residenza  o  domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici
registri.
  4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la
difficolta'  del loro reperimento, la comunicazione personale risulti
impossibile  o  particolarmente  gravosa,  puo' procedersi a mezzo di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta Ufficiale e in almeno due
quotidiani  a  diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione e'
effettuata,  se  possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente
individuabili.