Art. 11. Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a mano, con rilascio di ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alla trasmissione di documenti da parte dell'Autorita', nonche' alla trasmissione all'Autorita' di documenti e richieste nel corso del procedimento. 3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi soggetti indicato; all'esercente del servizio, la comunicazione e' effettuata nell'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici registri. 4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficolta' del loro reperimento, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, puo' procedersi a mezzo di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione e' effettuata, se possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente individuabili.