Art. 12.
                           Verbalizzazioni
  1.  Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento
il  verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede
all'operazione;  nelle  audizioni  vi  provvede  il  designato da chi
presiede   l'audizione   medesima.  Nel  verbale  sono  riportate  le
operazioni  compiute  e  le  dichiarazioni  espresse  nel corso delle
medesime  da  parte  di chi vi assiste. Il verbale e' sottoscritto da
chi  procede  all'operazione  e  dai soggetti intervenuti. In caso di
impossibilita' o di rifiuto a sottoscrivere, ne e' fatta menzione con
l'indicazione del motivo. Copia del verbale e' rilasciata, a domanda,
agli intervenuti.