Art. 12. Verbalizzazioni 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute e le dichiarazioni espresse nel corso delle medesime da parte di chi vi assiste. Il verbale e' sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilita' o di rifiuto a sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo. Copia del verbale e' rilasciata, a domanda, agli intervenuti.