Art. 13.
                          Segreto d'ufficio
  1. A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i
funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
  2.  Le  informazioni  raccolte  in  applicazione  della legge e del
presente  regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo
per  il  quale  sono  state  richieste,  fatti  salvi gli obblighi di
denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.
  3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione
da  parte  dell'Autorita',  o  previa autorizzazione della stessa, di
informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono
indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 10, della
          legge 14 novembre 1995, n. 48:
              "10.  I  componenti  e  i  funzionari  delle Autorita',
          nell'esercizio  delle  funzioni,  sono pubblici ufficiali e
          sono  tenuti  al  segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva
          all'organo  collegiale  di  adottare  i provvedimenti nelle
          materie   di   cui   al   comma   12,   per   garantire  la
          responsabilita'   e  l'autonomia  nello  svolgimento  delle
          procedure  istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
          n.   241,   e   successive  modificazioni,  e  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,   si   applicano   i   principi  riguardanti
          l'individuazione   e   le  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento,  nonche' quelli relativi alla distinzione tra
          funzioni  di  indirizzo e controllo, attribuite agli organi
          di  vertice,  e  quelli concernenti le funzioni di gestione
          attribuite ai dirigenti".