Art. 13. Segreto d'ufficio 1. A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. 2. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorita', o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 48: "10. I componenti e i funzionari delle Autorita', nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti".