Art. 14. Accesso ai documenti 1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento. 2. Se i documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. 3. I documenti che contengono segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, sono sottratti all'accesso. Se detti documenti forniscono la prova di un'infrazione o di un inadempimento o elementi di difesa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a detti elementi. 4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi in essi contenuti, il responsabile del procedimento assicura il contraddittorio con il soggetto titolare dell'interesse alla riservatezza e adotta i necessari accorgimenti a tutela dell'interesse della riservatezza di persone e imprese. 5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di mero studio e di preparazione del contenuto di atti. 6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, a tutela dell'indipendenza di quest'ultimo e dell'interesse alla riservatezza di persone e imprese, nonche' i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, gli altri Stati, le organizzazioni internazionali e le pubbliche amministrazioni, dei quali non sia stata da detti enti autorizzata la divulgazione. 7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorita', devono presentare agli uffici un'apposita richiesta contenente l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti dei quali si richiede la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi. 8. Nel caso di comunicazioni, informazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o piu' imprese, le informazioni coperte da segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, possono essere presentate separatamente in allegato. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni. 9. Il responsabile del procedimento, se non ritiene sussistenti i motivi di riservatezza o segretezza addotti, ne da' comunicazione agli interessati con provvedimento motivato. 10. Il responsabile del procedimento puo' disporre il differimento dell'accesso al fine di tutelare la riservatezza di persone e imprese, fino a quando sussiste tale interesse o fino a quando dell'atto cui l'accesso si riferisce e' accertata la rilevanza ai fini della prova delle infrazioni o inadempienze contestate. Il differimento puo' essere disposto, in ogni caso, non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1. 11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, su cui il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Collegio. 12. Il Collegio determina, con deliberazione pubblicata nel bollettino, le generali modalita' di esercizio del diritto di accesso ed i costi di riproduzione degli atti.