Art. 14.
                        Accesso ai documenti
  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 5, comma 1, hanno diritto di
prendere visione degli atti del procedimento.
  2.  Se  i  documenti contengono informazioni riservate di carattere
personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone
ed  imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto
necessario ad assicurare il contraddittorio.
  3.  I  documenti  che  contengono  segreti  di  impresa  aziendali,
commerciali,   industriali,  sono  sottratti  all'accesso.  Se  detti
documenti  forniscono la prova di un'infrazione o di un inadempimento
o   elementi   di   difesa,   gli  uffici  ne  consentono  l'accesso,
limitatamente a detti elementi.
  4.  Nel  consentire  l'accesso  nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto   dei  principi  in  essi  contenuti,  il  responsabile  del
procedimento  assicura  il  contraddittorio  con il soggetto titolare
dell'interesse  alla riservatezza e adotta i necessari accorgimenti a
tutela dell'interesse della riservatezza di persone e imprese.
  5.  Sono  sottratti  all'accesso  le note, le proposte e ogni altra
elaborazione   degli   uffici  con  funzione  di  mero  studio  e  di
preparazione del contenuto di atti.
  6.  Possono  essere  sottratti  all'accesso, in tutto o in parte, i
verbali  delle  adunanze  del Collegio, a tutela dell'indipendenza di
quest'ultimo e dell'interesse alla riservatezza di persone e imprese,
nonche'  i  documenti  inerenti  ai  rapporti  tra  l'Autorita'  e le
istituzioni  dell'Unione  europea, gli altri Stati, le organizzazioni
internazionali  e  le  pubbliche  amministrazioni,  dei quali non sia
stata da detti enti autorizzata la divulgazione.
  7.  I  soggetti  che  intendono  salvaguardare la riservatezza o la
segretezza   delle   informazioni   fornite   all'Autorita',   devono
presentare agli uffici un'apposita richiesta contenente l'indicazione
dei  documenti  o  delle  parti di documenti dei quali si richiede la
sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.
  8.  Nel  caso di comunicazioni, informazioni o richieste presentate
in  forma  singola o congiunta da una o piu' imprese, le informazioni
coperte  da  segreti  di impresa aziendali, commerciali, industriali,
possono essere presentate separatamente in allegato. Analoghe cautele
possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali
audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.
  9.  Il  responsabile del procedimento, se non ritiene sussistenti i
motivi  di  riservatezza  o  segretezza addotti, ne da' comunicazione
agli interessati con provvedimento motivato.
  10.  Il responsabile del procedimento puo' disporre il differimento
dell'accesso  al  fine  di  tutelare  la  riservatezza  di  persone e
imprese,  fino  a  quando  sussiste  tale  interesse  o fino a quando
dell'atto  cui  l'accesso  si  riferisce e' accertata la rilevanza ai
fini  della  prova  delle  infrazioni  o  inadempienze contestate. Il
differimento  puo'  essere  disposto,  in  ogni  caso,  non  oltre la
comunicazione  delle  risultanze  istruttorie di cui all'articolo 16,
comma 1.
  11.  Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e
motivata,  su  cui  il  responsabile  del procedimento provvede entro
trenta giorni, informandone il Collegio.
  12.   Il  Collegio  determina,  con  deliberazione  pubblicata  nel
bollettino, le generali modalita' di esercizio del diritto di accesso
ed i costi di riproduzione degli atti.