Art. 16.
  Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale
  1.  L'Autorita'  comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e
tenuto   conto  del  termine  di  conclusione  del  procedimento,  le
risultanze  istruttorie  e  la  data  di conclusione del procedimento
medesimo.
  2.  La  comunicazione di cui al comma 1, puo' essere effettuata con
le  modalita' di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui, per il
rilevante  numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti
impossibile o eccessivamente gravosa.
  3.  I  soggetti  intervenienti  nel procedimento possono presentare
memorie  scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine
di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale
di   cui   all'articolo  10,  comma  5,  entro  cinque  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma 1.
  4.  Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio
adotta il provvedimento finale.
  5.   Il   responsabile   del   procedimento  comunica  ai  soggetti
intervenuti   nel  procedimento  il  provvedimento  finale,  che  e',
altresi', pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione.
  6.   Il   provvedimento   conclusivo   del   procedimento  contiene
l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' cui proporre
il ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei
  Ministri, foglio n. 33