Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  i  procedimenti  diretti
all'adozione  di  provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri
conoscitivi  al  fine  di  garantire  la  piena conoscenza degli atti
istruttori,  il  contraddittorio,  in  forma  scritta  e  orale, e la
verbalizzazione.  Con  riferimento  alla  medesima materia, per tutto
quanto  non  specificamente disciplinato dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  L'Autorita',  qualora  lo ritenga opportuno, definisce forme di
introduzione  delle  istanze  dei  soggetti  portatori  di  interessi
pubblici   e  privati  nei  procedimenti  di  formazione  degli  atti
normativi o degli atti a contenuto generale.
 
          Nota all'art. 2:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".