Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'Autorita', qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale.
Nota all'art. 2: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".