Art. 3.
                       Impulso al procedimento
  1.  L'Autorita'  esercita  d'ufficio  le  competenze previste dalla
legge.
  2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni
di  utenti  o  consumatori, che intendono avvalersi della facolta' di
cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge, presentano per
iscritto  il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorita', dopo
che   l'esercente   interessato   ha   risposto   allo   stesso  atto
preventivamente  proposto  nei  suoi  confronti  o, comunque, decorsi
almeno  venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto
all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo e' effettuata
direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  telegramma con avviso di
ricevimento,  telex,  telefax  con  domanda  di  conferma  scritta di
ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento
dello   stesso   risultato.  Il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione   del   reclamo,   dell'istanza  o  della  segnalazione
all'Autorita'  decorre  dalla  data  della  ricevuta o dell'avviso di
ricevimento.    L'atto   puo'   essere   presentato   contestualmente
all'esercente  e all'Autorita' nel caso si riferisca a situazioni che
possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili.
  3.  Gli  atti  di  cui  al  comma  2 sono redatti in conformita' ai
modelli  approvati  dall'Autorita'  e  contengono  almeno  i seguenti
elementi:
    a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione sociale, residenza,
domicilio o sede dell'istante;
    b) indicazione  della sussistenza dei requisiti di legittimazione
di   cui   all'articolo   1,   lettera   j),   quando   l'istante  e'
un'associazione;
    c) indicazione  dell'esercente  e  del  contratto  cui  l'atto si
riferisce;
    d) descrizione  dell'irregolarita'  lamentata  con  gli eventuali
elementi di prova;
    e) ragione   che   eventualmente   giustifica   la  presentazione
all'Autorita' contestualmente alla presentazione all'esercente.
  4.  All'atto  di  cui al comma 2 e' allegata copia della ricevuta o
dell'avviso  di  ricevimento  o  della  risposta dell'esercente. Sono
allegate,  altresi',  l'eventuale  documentazione  atta  a comprovare
l'irregolarita' e la copia del contratto o di altra documentazione ad
esso relativa.
  5.  L'Autorita', qualora lo ritenga utile, puo' invitare gli autori
dell'atto  di  cui  al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre
oralmente  la  propria  posizione.  Delle  dichiarazioni  e'  redatto
verbale.
  6.  Quando l'atto di cui al comma 2 e' irregolare o incompleto, gli
uffici  ne  danno  comunicazione  all'istante  entro quindici giorni,
specificandone   le   ragioni   ed   assegnando  un  termine  per  la
regolarizzazione o il completamento.
  7.  Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o,
comunque,  non  diretto  a  dare  impulso ad interventi di competenza
dell'Autorita',  ovvero  se  non  e'  rispettato  il  termine  per la
regolarizzazione  o  il  completamento  o se l'istanza e' stata nelle
more  soddisfatta  dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione.
Di  quest'ultima  e'  data  comunicazione  ai  soggetti  direttamente
interessati.