Art. 4.
                       Avvio del procedimento
  1.  Il  collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti
dagli  uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo
3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorita' per
l'esercizio  delle  competenze  alla  stessa  affidate  dalla  legge,
delibera    l'avvio   del   procedimento   volto   all'adozione   del
provvedimento di propria competenza.
  2.  La  decisione  di  avvio  del  procedimento indica gli elementi
essenziali   gia'   acquisiti,   il  responsabile  del  procedimento,
l'ufficio  presso  il  quale  puo'  prendersi  visione degli atti del
procedimento,  il termine entro cui puo' essere richiesta l'audizione
finale  di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione
del procedimento.
  3. La decisione di avvio del procedimento e' comunicata ai soggetti
diretti  destinatari  del  provvedimento adottabile a conclusione del
procedimento  ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di
cui  all'articolo  3,  contenenti  elementi utili all'istruttoria, ed
hanno  un  interesse  diretto,  immediato  e  attuale  all'esito  del
procedimento.
  4.  Dell'avvio  del  procedimento e' data, altresi', notizia con la
pubblicazione   della   decisione  sul  bollettino  o  attraverso  le
ulteriori  modalita'  anche  telematiche, definite dall'Autorita' con
proprio regolamento.