Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
  1. Possono partecipare al procedimento:
    a) i  soggetti ai quali e' stata comunicata la decisione di avvio
del procedimento;
    b) i  soggetti  portatori  di interessi pubblici o privati, anche
costituiti   in   associazioni  o  comitati  cui  possa  derivare  un
pregiudizio  diretto,  immediato  e  attuale dai fatti per i quali e'
stato  avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere
adottati all'esito di quest'ultimo.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, se non gia' destinatari della
comunicazione   di   avvio  del  procedimento,  possono  chiedere  di
intervenire  nel  procedimento.  Detta  facolta' e' esercitata con la
presentazione  all'Autorita', entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avvio  del  procedimento,  di  una richiesta scritta, contenente
almeno gli elementi di seguito indicati:
    a) nome,   cognome,   denominazione   o  ragione  sociale,  sede,
residenza o domicilio del richiedente;
    b) procedimento nel quale si intende intervenire;
    c) interesse a base dell'intervento.
  3. I soggetti che partecipano al procedimento possono:
    a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;
    b) accedere ai documenti inerenti il procedimento;
    c) essere  sentiti  in  un'audizione  precedente  la  discussione
finale avanti il Collegio.