Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Possono partecipare al procedimento: a) i soggetti ai quali e' stata comunicata la decisione di avvio del procedimento; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali e' stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo. 2. I soggetti di cui al comma 1, se non gia' destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, possono chiedere di intervenire nel procedimento. Detta facolta' e' esercitata con la presentazione all'Autorita', entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, di una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente; b) procedimento nel quale si intende intervenire; c) interesse a base dell'intervento. 3. I soggetti che partecipano al procedimento possono: a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; b) accedere ai documenti inerenti il procedimento; c) essere sentiti in un'audizione precedente la discussione finale avanti il Collegio.