Art. 6. Attivita' istruttorie 1. A norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita' le notizie e le informazioni da questa richiesta ed a prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. 2. Alle attivita' istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli uffici, escluse quelle espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorita'. 3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi risultanti dalle audizioni periodiche disciplinate con regolamento dell'Autorita' a norma dell'articolo 2, comma 23, della legge. Su tali elementi i soggetti intervenuti nel procedimento medesimo possono presentare memorie e controdedurre a norma dell'articolo 5, comma 3.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481: "22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni". - Per il testo dell'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 1.