Art. 6.
                        Attivita' istruttorie
  1.  A  norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche
amministrazioni  e  le imprese sono tenute a fornire all'Autorita' le
notizie  e  le  informazioni  da  questa  richiesta  ed  a  prestarle
collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
  2. Alle attivita' istruttorie di cui al comma precedente provvedono
gli  uffici,  escluse  quelle  espressamente affidate al collegio con
deliberazione dell'Autorita'.
  3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli
elementi  risultanti  dalle  audizioni  periodiche  disciplinate  con
regolamento  dell'Autorita'  a norma dell'articolo 2, comma 23, della
legge.  Su  tali  elementi  i  soggetti  intervenuti nel procedimento
medesimo   possono   presentare   memorie  e  controdedurre  a  norma
dell'articolo 5, comma 3.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 22, della
          legge 14 novembre 1995, n. 481:
              "22.  Le  pubbliche  amministrazioni  e le imprese sono
          tenute   a  fornire  alle  Autorita',  oltre  a  notizie  e
          informazioni,  la  collaborazione  per  l'adempimento delle
          loro funzioni".
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  23, della legge
          14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 1.