Art. 7.
                Richieste di informazioni e documenti
  1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della
legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni
e   di   esibizione  di  documenti  adottati  dal  Collegio  a  norma
dell'articolo  2, comma 12, lettera g), e comma 20, lettera a), della
legge, sono comunicati con le modalita' di cui all'articolo 11. Dette
richieste indicano:
    a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti;
    b) la finalita' della richiesta;
    c) il  termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere
esibito  il  documento  richiesto, termine che deve essere congruo in
relazione  all'urgenza  del caso ed alla natura, quantita' e qualita'
delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario
per predisporle;
    d) le  modalita'  di trasmissione delle informazioni e la persona
cui  possono  essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni
richieste;
    e) le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto,  omissione o
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di fornire le informazioni od
esibire   i  documenti  richiesti,  ovvero  nel  caso  siano  fornite
informazioni o esibiti documenti non veritieri.
  2.  I  documenti, dei quali e' richiesta l'esibizione, sono forniti
in  originale  o  copia attestata conforme all'originale da parte del
titolare o legale rappresentante dell'impresa.
  3.  Le  richieste  di  informazioni  o  di  esibizione di documenti
possono  essere  formulate  anche oralmente, nel corso di audizioni o
ispezioni,  rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime
indicazioni  previste  dal  comma  1.  Dell'esibizione di documenti e
delle informazioni fornite oralmente e' redatto processo verbale, con
le  modalita'  di  cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed
immediata  o  di  esibizione  immediata  di  documenti,  gli elementi
forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito.
  4.  L'obbligo  di  fornire le informazioni e di esibire i documenti
richiesti  grava  sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o
su   coloro   che,   per   legge  o  per  statuto,  hanno  la  legale
rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  22, della legge
          14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 12, lettera
          g), della legge 14 novembre 1995, n. 481:
              "12.  Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
                a)-f) (omissis);
                g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e  delle  notizie  utili,  determinando  altresi' i casi di
          indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non  rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
          con  livelli  qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel
          regolamento  di  servizio di cui al comma 37, nel contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h);".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 20, lettera
          a), della legge 14 novembre 1995, n. 481:
              "20.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni;
          ciascuna Autorita':
                a) richiede,   ai  soggetti  esercenti  il  servizio,
          informazioni e documenti sulle loro attivita';".