Art. 7. Richieste di informazioni e documenti 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti adottati dal Collegio a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 20, lettera a), della legge, sono comunicati con le modalita' di cui all'articolo 11. Dette richieste indicano: a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti; b) la finalita' della richiesta; c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento richiesto, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle; d) le modalita' di trasmissione delle informazioni e la persona cui possono essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste; e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 2. I documenti, dei quali e' richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa. 3. Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente e' redatto processo verbale, con le modalita' di cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito. 4. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481: "12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni: a)-f) (omissis); g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481: "20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni; ciascuna Autorita': a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita';".