Art. 8.
                        Accessi ed ispezioni
  1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della
legge  il  Collegio puo' disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12,
lettera  g), accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalita'
di  svolgimento  dei servizi rientranti nella propria competenza ed a
verificare  l'adempimento  degli  obblighi  dei  soggetti esercenti i
servizi  medesimi.  Nei  confronti delle amministrazioni pubbliche e'
richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti.
  2. I funzionari dell'Autorita', incaricati di procedere all'accesso
o  all'ispezione,  vi  procedono  previa  presentazione  di  copia di
decisione  del  collegio di cui al comma precedente, nella quale sono
precisati   l'oggetto  dell'accertamento,  le  sanzioni  in  caso  di
rifiuto,  omissione  o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire
informazioni  o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso
o    dell'ispezione,   o   di   accedere   alle   richieste   fondate
sull'effettuazione  dei  controlli,  nonche'  nel  caso  in cui siano
fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.
  3.  In  ogni  caso, non costituisce giustificato motivo ai fini del
comma 2, l'opposizione alla richiesta di:
    a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti
aziendali o da prescrizioni interne;
    b) esigenze  di  autotutela  dal  rischio  di  sanzioni fiscali o
amministrative;
    c) esigenze  di tutela del segreto industriale o aziendale, salvo
che l'Autorita' riconosca determinate esigenze segnalate al riguardo.
  4. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione
hanno il potere di:
    a) accedere  a  tutti  i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi  di residenza o di domicilio, estranei all'attivita' aziendale
oggetto di indagine;
    b) acquisire  e  controllare  i  documenti  reperiti  estraendone
copia;
    c) richiedere informazioni orali.
  5.  Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati
possono  farsi  assistere da consulenti di propria fiducia, senza che
tale facolta' comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione.
  6.  Dell'attivita' svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti
acquisiti, e' redatto processo verbale.
 
          Note all'art. 8:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  22, della legge
          14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.
              - Pe ril testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della
          legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 7.