Art. 8. Accessi ed ispezioni 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge il Collegio puo' disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalita' di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche e' richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti. 2. I funzionari dell'Autorita', incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia di decisione del collegio di cui al comma precedente, nella quale sono precisati l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri. 3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo ai fini del comma 2, l'opposizione alla richiesta di: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto industriale o aziendale, salvo che l'Autorita' riconosca determinate esigenze segnalate al riguardo. 4. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attivita' aziendale oggetto di indagine; b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia; c) richiedere informazioni orali. 5. Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facolta' comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione. 6. Dell'attivita' svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, e' redatto processo verbale.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6. - Pe ril testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 7.