Art. 9.
                        Perizie e consulenze
  1.  Il  Collegio  puo'  disporre  perizie  o consulenze in ordine a
qualsiasi   elemento   rilevante   ai   fini   del   procedimento   e
particolarmente  con  riferimento all'accertamento della qualita' dei
servizi resi all'utenza.
  2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonche'
i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio
delle  facolta' di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno
diritto di intervenire nel procedimento.
  3.  I  soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al
responsabile  del  procedimento, nominare un loro consulente tecnico,
che   puo'   assistere   alle  operazioni  e  presentare  le  proprie
osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.