Art. 9. Perizie e consulenze 1. Il Collegio puo' disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualita' dei servizi resi all'utenza. 2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonche' i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che puo' assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.