Art. 3. 
                          P r o c e d u r a 
  1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui  all'articolo  2,
il  responsabile  del  competente  ufficio  di  livello  dirigenziale
generale richiede all'amministrazione  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, la  reiscrizione  in  bilancio  delle
risorse occorrenti mediante  trasferimento  di  somme  dai  fondi  di
riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge
5   agosto   1978,   n.   468,    al    capitolo    di    provenienza
dell'amministrazione  competente,  da  effettuarsi  con  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
  2. In caso di soppressione del capitolo di  provenienza,  le  somme
trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate,  in  termini
di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro  di
responsabilita'. 
  3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente  determinate  dalla
legge  di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 7 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  una  quota  e'
specificamente utilizzabile, secondo le modalita' di cui  al  decreto
legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  a  fini  di  riassegnazione  di
risorse per il pagamento delle somme relative a  residui  passivi  di
parte corrente, eliminati negli esercizi  precedenti  per  perenzione
amministrativa. 
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          5 agosto   1978,  n.  468,  come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine). -  Nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa  (parole  soppresse dal presente
          regolamento);
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8,  della  legge
          5 agosto   1978,  n.  468,  come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  8  (Fondo  speciale  per  la  riassegnazione  di
          residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  "Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti  per  perenzione amministrativa". (Secondo comma
          soppresso dal presente regolamento).
              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.