Art. 3. P r o c e d u r a 1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilita'. 3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota e' specificamente utilizzabile, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Note all'art. 3: - Per il riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (parole soppresse dal presente regolamento); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.". - Si trascrive il testo dell'art. 8, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento: "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa". (Secondo comma soppresso dal presente regolamento). - Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.