Art. 2.
Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza la diagnosi e la
terapia delle malattie rare
1. Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti
affetti da malattie rare e' istituita la Rete nazionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie
rare. La Rete e' costituita da presidi accreditati, appositamente
individuati dalle regioni. Nell'ambito di tali presidi,
preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro della sanita',
su proposta della regione interessata, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e sulla base di criteri di
individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima
Conferenza, sono individuati i Centri interregionali di riferimento
per le malattie rare. Le regioni provvedono all'individuazione dei
presidi ed alla formulazione delle proposte, per la prima volta,
rispettivamente entro quarantacinque e sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Nei successivi novanta
giorni il Ministro della sanita' provvede all'individuazione dei
Centri interregionali di riferimento.
2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli in possesso di
documentata esperienza in attivita' diagnostica o terapeutica
specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonche' di
idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari,
ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per
l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare.
3. I Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno per
il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti
funzioni:
a) la gestione del Registro interregionale delle malattie rare,
coordinata con i registri territoriali ed il Registro nazionale di
cui all'articolo 3;
b) lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle
malattie rare con gli altri Centri interregionali e con gli organismi
internazionali competenti;
c) il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di garantire
la tempestiva diagnosi e l'appropriata terapia, qualora esistente,
anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati;
d) la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario
nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilita' dei
farmaci appropriati per il loro trattamento;
e) la collaborazione alle attivita' formative degli operatori
sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;
f) l'informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e
dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla
disponibilita' dei farmaci.
4. I presidi inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici
concordati con i Centri interregionali di riferimento e collaborano
con i servizi territoriali e i medici di famiglia ai fini
dell'individuazione e della gestione del trattamento.
5. Il Ministro della sanita' cura la diffusione dell'elenco
nazionale dei presidi sanitari inclusi nella Rete e riferisce sulla
relativa attivita' nell'ambito della relazione sullo stato sanitario
del Paese di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Si riporta l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - 1-5 (Omissis).
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.".