Art. 4.
Individuazione delle malattie rare
1. L'allegato 1, che forma parte integrante del presente
regolamento, reca l'elenco delle malattie e dei gruppi di malattie
rare per le quali e' riconosciuto il diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza
sanitaria e l'indicazione dei sinonimi di uso piu' frequente delle
malattie individuate. Per consentire l'identificazione univoca delle
malattie rare ai fini dell'esenzione, a ciascuna malattia o gruppo di
malattie e' associato uno specifico codice identificativo.