Art. 4.
                 Individuazione delle malattie rare
  1.   L'allegato   1,   che  forma  parte  integrante  del  presente
regolamento,  reca  l'elenco  delle malattie e dei gruppi di malattie
rare  per  le  quali  e'  riconosciuto il diritto all'esenzione dalla
partecipazione  al  costo  per le correlate prestazioni di assistenza
sanitaria  e  l'indicazione  dei sinonimi di uso piu' frequente delle
malattie  individuate. Per consentire l'identificazione univoca delle
malattie rare ai fini dell'esenzione, a ciascuna malattia o gruppo di
malattie e' associato uno specifico codice identificativo.