Art. 5
Diagnosi della malattia e
riconoscimento del diritto all'esenzione
1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico
di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 e' indirizzato dallo
stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro
interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di
garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di
malattie.
2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di
esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate
alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di
malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui
familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico
dell'azienda unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito.
3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara
accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalita'
stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto
superiore di sanita'.
4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete
una malattia rara inclusa nell'allegato 1 puo' chiedere il
riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unita' sanitaria
locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal
presidio stesso.
5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda
unita' sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai
sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al
trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni,
pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle
prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle
operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento,
rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono
effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli
operatori delle aziende unita' sanitarie locali appositamente
autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo
delle esenzioni rilasciate, per finalita' amministrativo-contabili,
per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario
nazionale nonche' della qualita' e appropriatezza dell'assistenza
erogata.
8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e
informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono
trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che
consentano di identificare gli interessati solo in caso di
necessita'.
9. La comunicazione e la diffusione dei dati di cui al presente
articolo e' effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 23 della
citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e
le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art.
13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento."
"Art. 23 (Dati inerenti alla salute). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela
dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se
le medesime finalita' riguardano un terzo o la
collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del
Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanita' adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e il Garante, sono individuate modalita'
semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi
sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal
servizio sanitario nazionale, nonche' per il trattamento
dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei
seguenti criteri: a) previsione di informative effettuate
da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di
medicina generale scelto dall'interessato, per conto di
piu' titolari di trattamento; b) validita', nei confronti
di piu' titolari di trattamento, del consenso prestato ai
sensi dell'art. 11, comma 3, per conto di piu' titolari di
trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci,
alla raccolta di dati da parte del medico di medicina
generale detenuti da altri titolari, e alla pluralita' di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di
trattamento; c) identificazione dei casi di urgenza nei
quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel
comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono
intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione; d) previsione di modalita' di applicazione del
comma 2 del presente art. ai professionisti sanitari,
diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con
i pazienti; e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia
garantito il rispetto dei diritti di cui all'art. 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche
quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacita' di agire, ovvero di
impossibilita' fisica o di incapacita' di intendere o di
volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e' validamente manifestato nei
confronti di esercenti le professioni sanitarie e di
organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la potesta' ovvero da un familiare, da un
prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il consiglio
superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia."
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 si veda nella nota al
preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della ditata legge
31 dicembre 1996, n. 675.
"Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). -
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e' consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge. 3.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.