Art. 5
                      Diagnosi della malattia e
              riconoscimento del diritto all'esenzione

  1.  L'assistito  per  il  quale  sia  stato  formulato da un medico
specialista  del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico
di  una  malattia  rara  inclusa nell'allegato 1 e' indirizzato dallo
stesso  medico,  in  base  alle  informazioni  del  competente Centro
interregionale  di  riferimento,  ai  presidi  della Rete in grado di
garantire  la  diagnosi  della  specifica  malattia  o  del gruppo di
malattie.
  2.  I  presidi  della  Rete  assicurano  l'erogazione  in regime di
esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate
alla  diagnosi  e,  qualora  necessarie  ai  fini  della  diagnosi di
malattia  rara  di  origine  ereditaria,  le  indagini  genetiche sui
familiari  dell'assistito.  I  relativi  oneri  sono  a totale carico
dell'azienda unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito.
  3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara
accertato  al  Centro di riferimento competente, secondo le modalita'
stabilite  in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto
superiore di sanita'.
  4.  L'assistito  cui  sia stata accertata da un presidio della Rete
una   malattia   rara   inclusa  nell'allegato  1  puo'  chiedere  il
riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unita' sanitaria
locale  di  residenza,  allegando  la  certificazione  rilasciata dal
presidio stesso.
  5.  Al  momento  del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda
unita'  sanitaria  locale  fornisce  all'interessato l'informativa ai
sensi  degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive   modificazioni,  e  acquisisce  il  consenso  scritto  al
trattamento  dei  dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni,
pubblici,   convenzionati   o   accreditati  dal  Servizio  sanitario
nazionale,   con  riguardo  alla  prescrizione  ed  erogazione  delle
prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
  6.  La  raccolta  e  il  trattamento  dei  dati,  consistente nelle
operazioni     di    registrazione,    validazione,    aggiornamento,
rettificazione,   integrazione   ed   eventuale  cancellazione,  sono
effettuati  secondo la normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
  7.  L'accesso  ed  il  trattamento  dei  dati  sono consentiti agli
operatori   delle   aziende  unita'  sanitarie  locali  appositamente
autorizzati,  nel  rispetto  delle vigenti disposizioni in materia di
tutela  di  dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo
delle  esenzioni  rilasciate, per finalita' amministrativo-contabili,
per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario
nazionale  nonche'  della  qualita'  e appropriatezza dell'assistenza
erogata.
  8.   I   dati  sanitari  sono  conservati  in  archivi  cartacei  e
informatizzati  separatamente  da  ogni  altro  dato personale e sono
trattati  con  tecniche  di  cifratura  o  codici  identificativi che
consentano   di   identificare   gli  interessati  solo  in  caso  di
necessita'.
  9.  La  comunicazione  e  la diffusione dei dati di cui al presente
articolo e' effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 10 e 23 della
          citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.
              "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
          -  1.  L'interessato  o  la  persona  presso  la quale sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e
          le  modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b)
          la  natura  obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
          dati;   c) le   conseguenze  di  un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;  d)  i  soggetti  o le categorie di soggetti ai
          quali  i  dati  possono  essere  comunicati  e  l'ambito di
          diffusione  dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art.
          13;  f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
          domicilio,  la  residenza  o  la  sede  del  titolare e, se
          designato, del responsabile.
              2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
          gli  elementi  gia' noti alla persona che fornisce i dati o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
              3.  Quando  i  dati  personali non sono raccolti presso
          l'interessato,  l'informativa  di cui al comma 1 e' data al
          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
              4.  La  disposizione  di  cui al comma 3 non si applica
          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati
          sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla legge,
          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
          medesima  disposizione  non  si applica, altresi', quando i
          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento."
              "Art.   23  (Dati  inerenti  alla  salute).  -  1.  Gli
          esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
          pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
          trattare  i  dati  personali  idonei a rivelare lo stato di
          salute,   limitatamente   ai   dati   e   alle   operazioni
          indispensabili  per il perseguimento di finalita' di tutela
          dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se
          le   medesime   finalita'   riguardano   un   terzo   o  la
          collettivita',  in  mancanza del consenso dell'interessato,
          il  trattamento  puo'  avvenire  previa  autorizzazione del
          Garante.
              1-bis.  Con decreto del Ministro della sanita' adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sentiti la conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano   e   il   Garante,   sono   individuate  modalita'
          semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la
          prestazione   del   consenso  nei  confronti  di  organismi
          sanitari  pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
          professioni   sanitarie  convenzionati  o  accreditati  dal
          servizio  sanitario  nazionale,  nonche' per il trattamento
          dei  dati  da  parte  dei medesimi soggetti, sulla base dei
          seguenti  criteri:  a) previsione di informative effettuate
          da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di
          medicina  generale  scelto  dall'interessato,  per conto di
          piu'  titolari  di trattamento; b) validita', nei confronti
          di  piu'  titolari di trattamento, del consenso prestato ai
          sensi  dell'art. 11, comma 3, per conto di piu' titolari di
          trattamento,   anche   con   riguardo   alla  richiesta  di
          prestazioni  specialistiche,  alla prescrizione di farmaci,
          alla  raccolta  di  dati  da  parte  del medico di medicina
          generale  detenuti  da altri titolari, e alla pluralita' di
          prestazioni  mediche  effettuate da un medesimo titolare di
          trattamento;  c)  identificazione  dei  casi di urgenza nei
          quali,  anche  per  effetto  delle  situazioni indicate nel
          comma   1-ter,   l'informativa   e   il   consenso  possono
          intervenire    successivamente    alla    richiesta   della
          prestazione; d) previsione di modalita' di applicazione del
          comma  2  del  presente  art.  ai  professionisti sanitari,
          diversi  dai medici, che intrattengono rapporti diretti con
          i pazienti; e) previsione di misure volte ad assicurare che
          nell'organizzazione  dei  servizi  e  delle prestazioni sia
          garantito il rispetto dei diritti di cui all'art. 1.
              1-ter.  Il  decreto  di cui al comma 1 disciplina anche
          quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis, della legge.
              1-quater.  In  caso  di incapacita' di agire, ovvero di
          impossibilita'  fisica  o  di incapacita' di intendere o di
          volere,  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  idonei a
          rivelare  lo stato di salute e' validamente manifestato nei
          confronti  di  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  di
          organismi   sanitari,   rispettivamente,  da  chi  esercita
          legalmente  la  potesta'  ovvero  da  un  familiare,  da un
          prossimo  congiunto,  da un convivente, o, in loro assenza,
          dal responsabile della struttura presso cui dimori.
              2.  I  dati  personali  idonei  a  rivelare lo stato di
          salute  possono  essere  resi  noti  all'interessato  o  ai
          soggetti  di  cui  al comma 1-ter solo per il tramite di un
          medico designato dall'interessato o dal titolare.
              3.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 e' rilasciata,
          salvi  i  casi di particolare urgenza, sentito il consiglio
          superiore  di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
          ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
              4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
          salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
          finalita'  di  prevenzione,  accertamento o repressione dei
          reati,   con  l'osservanza  delle  norme  che  regolano  la
          materia."
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999,  n.  318 si veda nella nota al
          preambolo.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 27 della ditata legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). -
          1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
          personali  da  parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
          pubblici   economici,   e'   consentito   soltanto  per  lo
          svolgimento   delle   funzioni  istituzionali,  nei  limiti
          stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
              2.   La   comunicazione  e  la  diffusione  a  soggetti
          pubblici,  esclusi  gli  enti  pubblici economici, dei dati
          trattati  sono  ammesse  quando  siano previste da norme di
          legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
          lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
          caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
          all'art.  7,  commi  2  e  3  al  Garante  che  vieta,  con
          provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
          risultano  violate le disposizioni della presente legge. 3.
          La  comunicazione  e  la  diffusione  dei dati personali da
          parte  di  soggetti  pubblici  a  privati o a enti pubblici
          economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
          di regolamento.
              4.  I  criteri  di organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche   di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  sono attuati nel pieno rispetto
          delle disposizioni della presente legge.