Art. 6.
Modalita' di erogazione delle prestazioni
1. L'assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di
assistenza sanitaria, prescritte con le modalita' previste dalla
normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza,
efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della
malattia dalla quale e' affetto e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti.
2. Gli assistiti esenti dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente regolamento e ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio
1999, n. 329, sono altresi' esentati dalla partecipazione al costo
delle prestazioni necessarie per l'inclusione nelle liste di attesa
per trapianto.
3. Ferme restando le competenze della Commissione unica del farmaco
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e successive modificazioni, le regioni, sulla base del fabbisogno
della propria popolazione, predispongono modalita' di acquisizione e
di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche
mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici
pubblici.
Note all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 reca
il "Regolamento di individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124" e riporta, per
ciascuna delle patologie individuate, le prestazioni
sanitarie correlate, erogabili in esenzione dalla
partecipazione al costo.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
"Art. 7 (Commissione unica del farmaco). - 1. Presso il
Ministero della sanita' e' costituita la commissione unica
del farmaco, che provvede a: a) valutare la rispondenza
delle specialita' medicinali ai requisiti richiesti dalle
disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla
Comunita' europea ed esprimere pareri sulle procedure
comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei farmaci; b) esprimere parere vincolante sul
valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilita'
finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta
del Ministro della sanita', parere su tutte le questioni
relative alla farmaceutica; c) dare indicazioni di
carattere generale sulla classificazione dei medicinali,
secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
2. La commissione unica del farmaco e' nominata con
decreto del Ministro della sanita' e presieduta dal
Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed
e' composta da dodici esperti, di documentata competenza
scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e
farmacologiche, di cui sette nominati dalla conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque
nominati dal Ministro della sanita'. La commissione dura in
carica due anni ed i componenti possono essere confermati
una sola volta.
3. Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del
dipartimento competente per materia ed il direttore
dell'Istituto superiore di sanita' o un direttore di
laboratorio da quest'ultimo designato.
4. La commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri."