Art. 7.
Modalita' di prescrizione delle prestazioni
1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime
di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente
regolamento, reca l'indicazione, unicamente in forma codificata ai
sensi dell'articolo 4, della malattia rara per la quale e'
riconosciuto il diritto all'esenzione.
2. Fermi restando i limiti di prescrivibilita' previsti dalla
vigente normativa, ciascuna ricetta non puo' contestualmente recare
la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla
partecipazione al costo e di altre prestazioni.
3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla
partecipazione al costo e' effettuata secondo criteri di efficacia e
di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con
riferimento ai protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di
riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete.