Art. 7.
             Modalita' di prescrizione delle prestazioni
  1.  La prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime
di  esenzione  dalla  partecipazione  al  costo ai sensi del presente
regolamento,  reca  l'indicazione,  unicamente in forma codificata ai
sensi   dell'articolo   4,  della  malattia  rara  per  la  quale  e'
riconosciuto il diritto all'esenzione.
  2.  Fermi  restando  i  limiti  di  prescrivibilita' previsti dalla
vigente  normativa,  ciascuna ricetta non puo' contestualmente recare
la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla
partecipazione al costo e di altre prestazioni.
  3.  La  prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla
partecipazione  al costo e' effettuata secondo criteri di efficacia e
di  appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con
riferimento  ai  protocolli,  ove  esistenti,  definiti dai Centri di
riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete.