Art. 8.
                            Aggiornamento
  1.  I  contenuti  del  presente  regolamento  sono  aggiornati, con
cadenza   almeno  triennale,  con  riferimento  all'evoluzione  delle
conoscenze   scientifiche  e  tecnologiche,  ai  dati  epidemiologici
relativi  alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici
e   terapeutici   di  cui  all'articolo  1,  comma  28,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 28, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica).
              "Art.   1  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e  assistenza). Omissis. 28. Allo scopo di assicurare l'uso
          appropriato    delle    risorse   sanitarie   e   garantire
          l'equilibrio   delle  gestioni,  i  medici  abilitati  alle
          funzioni   prescrittive   conformano  le  proprie  autonome
          decisioni  tecniche  a  percorsi diagnostici e terapeutici,
          cooperando  in  tal  modo  al  rispetto  degli obiettivi di
          spesa.   I   percorsi   diagnostici   e   terapeutici  sono
          individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della
          sanita',  avvalendosi  dell'Istituto  superiore di sanita',
          sentite  la  federazione  nazionale  dell'ordine dei medici
          chirurghi  e  degli  odontoiatri e le societa' scientifiche
          interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di
          sanita'. Il Ministro della sanita' stabilisce, d'intesa con
          la  conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
          indirizzi  per  l'uniforme applicazione dei percorsi stessi
          in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato
          rispetto  dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni
          a  carico  del  sanitario  che  si  discosti  dal  percorso
          diagnostico senza giustificati motivi."