Art. 8.
Aggiornamento
1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati, con
cadenza almeno triennale, con riferimento all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici
relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici
e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica).
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). Omissis. 28. Allo scopo di assicurare l'uso
appropriato delle risorse sanitarie e garantire
l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle
funzioni prescrittive conformano le proprie autonome
decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici,
cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di
spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono
individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della
sanita', avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita',
sentite la federazione nazionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le societa' scientifiche
interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di
sanita'. Il Ministro della sanita' stabilisce, d'intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi
in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato
rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni
a carico del sanitario che si discosti dal percorso
diagnostico senza giustificati motivi."