Art. 9.
                     Norme finali e transitorie
  1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente regolamento i
soggetti  riconosciuti  esenti  ai  sensi  del  decreto  ministeriale
28 maggio  1999,  n. 329, affetti da: Sindrome di Budd-Chiari, Anemie
ereditarie,  Connettivite  mista, Immunodeficienze primarie, sindrome
di   Lennox-Gastaut,  Alterazioni  congenite  del  metabolismo  delle
lipoproteine  (escluso: Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo
IIa     e     IIb,     Ipercolesterolemia    primitiva    poligenica,
Ipercolesterolemia  familiare  combinata, Iperlipoproteinemia di tipo
III),  Difetti  ereditari  della  coagulazione,  Corea di Huntington,
Poliarterite nodosa, incluse nell'allegato 1 al presente regolamento,
hanno  diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione  al costo per le
prestazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
  2.  L'allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e'
modificato come riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante
del presente regolamento.
  3.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente regolamento i
soggetti   gia'   esenti   ai  sensi  del  decreto  ministeriale  del
1o febbraio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio
1991,   e   successive   modifiche  e  integrazioni,  per  Angioedema
ereditario,  Dermatomiosite,  Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite,
Fenilchetonuria   ed   errori  congeniti  del  metabolismo,  Miopatie
congenite,  Malattia  di  Hansen,  Sindrome di Turner, Spasticita' da
cerebropatia e Retinite pigmentosa, hanno diritto all'esenzione dalla
partecipazione  al  costo per le prestazioni previste dall'articolo 6
del presente regolamento.
  4.  Le aziende unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo  5, adeguano le attestazioni di esenzione relative alle
malattie  di  cui  ai  commi  1  e  3  a quanto previsto dal presente
regolamento per le malattie corrispondenti.
  5.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente regolamento
cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
3  e  4  del  decreto ministeriale 10 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  7 febbraio  1991,  e successive modifiche e
integrazioni.
  6.  Le  aziende  unita' sanitarie locali provvedono a comunicare ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di  libera scelta i
contenuti  del  presente  regolamento  e  le  specifiche modalita' di
applicazione.
  7.  Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla
base  della  disciplina  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 6 del
decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n.  124,  ove  venga  meno la
sospensione  dell'efficacia  fissata  dall'articolo  84  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  nonche' della disciplina da emanarsi ai
sensi  dell'articolo  23  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
  8.  Il  presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 18 maggio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 104
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 reca
          il "Regolamento di individuazione delle malattie croniche e
          invalidanti  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del
          decreto  legislativo  29 aprile 1998 n. 124" e riporta, per
          ciascuna   delle   patologie  individuate,  le  prestazioni
          sanitarie   correlate,   erogabili   in   esenzione   dalla
          partecipazione al costo.
              -  Per  il  titolo del decreto ministeriale 1o febbraio
          1991, si veda nella nota al preambolo.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo   29 aprile  1998  n.  124  (Ridefinizione  del
          sistema   di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni
          sanitarie  e  del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
          59,  comma  50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.), la cui
          efficacia  e'  stata sospesa dal comma 1 dell'art. 84 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              "Art.  6  (Procedure  e  tempi).  -  1.  Con uno o piu'
          regolamenti  emanati  entro  il  31 ottobre  1998  a  norma
          dell'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400,
          sono  definite  le  modalita' di accertamento e di verifica
          della  situazione  economica  del  nucleo familiare e delle
          condizioni  di  malattia  che  danno  diritto all'esenzione
          dalla   partecipazione  o  alla  partecipazione  in  misura
          ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di
          prescrizione  e di pagamento della quota di partecipazione,
          anche   mediante   l'utilizzazione  della  carta  sanitaria
          elettronica.  I  regolamenti  determinano  i criteri per lo
          svolgimento  dei  controlli  sulle esenzioni riconosciute e
          per  il  trattamento dei dati personali comunque effettuato
          in  applicazione  del  presente  decreto,  con  particolare
          riferimento  alle  modalita'  di utilizzazione dei dati, ai
          soggetti che possono accedervi, e al tempo di conservazione
          dei  dati  stessi,  nel  rispetto  delle disposizioni delle
          leggi 31 dicembre 1996, numeri 675 e 676, nonche' di quelle
          introdotte   in   emanazione   di  quest'ultima.  Entro  il
          31 ottobre  1998  il Ministro della sanita' d'intesa con la
          conferenza  unificata  individua  le  regioni  nelle  quali
          avviare,  a partire dal 1o novembre 1998 la sperimentazione
          del   nuovo   sistema  di  partecipazione  al  costo  delle
          prestazioni  e  delle  esenzioni,  con riferimento sia alle
          procedure  amministrative  sia all'impatto economico. Sulla
          base  dei  risultati  della sperimentazione potranno essere
          emanate   disposizioni   integrative   e   correttive   dei
          regolamenti di cui al presente comma.
              2.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nei  suddetti
          regolamenti,   entro   il   30 giugno   1999,   le  regioni
          disciplinano:
                a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle
          aziende  unita' sanitarie locale, del diritto all'esenzione
          dalla  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie
          ai  sensi  degli articoli 4 e 5 del presente decreto o alla
          partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 4;
                b)  le  procedure  per  il  rilascio,  da parte delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, del documento attestante
          il  diritto  all'esenzione  o alla partecipazione in misura
          ridotta,   prevedendo   a   tal   fine   anche  l'avvio  di
          sperimentazioni  locali  di  utilizzo della carta sanitaria
          elettronica di cui la lettera l) dell'art. 59, comma 50;
                c)  le  modalita' con le quali effettuare i controlli
          sulle  esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi
          uffici  consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali
          o  di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in
          ordine   alla   veridicita'   della   situazione  familiare
          dichiarata   nonche'   confrontando  i  dati  reddituali  e
          patrimoniali  dichiarati con quelli in possesso del sistema
          informativo  del  Ministero  delle  finanze sulla scorta di
          convenzioni stipulate con il ministero stesso;
                d)  le  procedure  per  il  pagamento  delle quote di
          partecipazione  da  parte  degli  assistiti  a fronte delle
          prestazioni    fruite,    anche    mediante    l'avvio   di
          sperimentazioni   di   modalita'  innovative,  ivi  incluso
          l'utilizzo   a   tal  fine  della  citata  carta  sanitaria
          elettronica;
                e)  le  modalita'  di controllo sul comportamento dei
          singoli  soggetti  erogatori relativamente alla riscossione
          delle  quote  di  partecipazione al costo delle prestazioni
          dagli   assistiti   e  alla  relativa  rendicontazione  nei
          confronti della propria azienda unita' sanitarie locali;
                f)   le  modalita'  di  controllo  del  ricorso  alle
          prestazioni  nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi
          i ricoveri brevi in regime ordinario.
              3.  Il  trattamento dei dati di cui al presente decreto
          e'  svolto  nel  rispetto  delle  disposizioni  della legge
          31 dicembre  1996, n. 675 e di quelle contenute nel decreto
          legislativo  di  cui  all'art.  59,  comma  51, della legge
          27 dicembre  1997, n. 449 e successive modificazioni, anche
          al  fine  di assicurare la perdurante efficacia del sistema
          dei controlli.
              4.  La  carta  sanitaria  elettronica e' sperimentata e
          introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti
          legislativi  emanati  in attuazioni della legge 31 dicembre
          1996, n. 676".