Art. 9.
Norme finali e transitorie
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i
soggetti riconosciuti esenti ai sensi del decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329, affetti da: Sindrome di Budd-Chiari, Anemie
ereditarie, Connettivite mista, Immunodeficienze primarie, sindrome
di Lennox-Gastaut, Alterazioni congenite del metabolismo delle
lipoproteine (escluso: Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo
IIa e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica,
Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo
III), Difetti ereditari della coagulazione, Corea di Huntington,
Poliarterite nodosa, incluse nell'allegato 1 al presente regolamento,
hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le
prestazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. L'allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e'
modificato come riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante
del presente regolamento.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i
soggetti gia' esenti ai sensi del decreto ministeriale del
1o febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio
1991, e successive modifiche e integrazioni, per Angioedema
ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite,
Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie
congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticita' da
cerebropatia e Retinite pigmentosa, hanno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6
del presente regolamento.
4. Le aziende unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, adeguano le attestazioni di esenzione relative alle
malattie di cui ai commi 1 e 3 a quanto previsto dal presente
regolamento per le malattie corrispondenti.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento
cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e
integrazioni.
6. Le aziende unita' sanitarie locali provvedono a comunicare ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i
contenuti del presente regolamento e le specifiche modalita' di
applicazione.
7. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla
base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ove venga meno la
sospensione dell'efficacia fissata dall'articolo 84 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonche' della disciplina da emanarsi ai
sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
8. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 18 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 104
Note all'art. 9:
- Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 reca
il "Regolamento di individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124" e riporta, per
ciascuna delle patologie individuate, le prestazioni
sanitarie correlate, erogabili in esenzione dalla
partecipazione al costo.
- Per il titolo del decreto ministeriale 1o febbraio
1991, si veda nella nota al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n. 124 (Ridefinizione del
sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.), la cui
efficacia e' stata sospesa dal comma 1 dell'art. 84 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
"Art. 6 (Procedure e tempi). - 1. Con uno o piu'
regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400,
sono definite le modalita' di accertamento e di verifica
della situazione economica del nucleo familiare e delle
condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione o alla partecipazione in misura
ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di
prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione,
anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo
svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e
per il trattamento dei dati personali comunque effettuato
in applicazione del presente decreto, con particolare
riferimento alle modalita' di utilizzazione dei dati, ai
soggetti che possono accedervi, e al tempo di conservazione
dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni delle
leggi 31 dicembre 1996, numeri 675 e 676, nonche' di quelle
introdotte in emanazione di quest'ultima. Entro il
31 ottobre 1998 il Ministro della sanita' d'intesa con la
conferenza unificata individua le regioni nelle quali
avviare, a partire dal 1o novembre 1998 la sperimentazione
del nuovo sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle
procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla
base dei risultati della sperimentazione potranno essere
emanate disposizioni integrative e correttive dei
regolamenti di cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti
regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni
disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle
aziende unita' sanitarie locale, del diritto all'esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto o alla
partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 4;
b) le procedure per il rilascio, da parte delle
aziende unita' sanitarie locali, del documento attestante
il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura
ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di
sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica di cui la lettera l) dell'art. 59, comma 50;
c) le modalita' con le quali effettuare i controlli
sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi
uffici consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali
o di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in
ordine alla veridicita' della situazione familiare
dichiarata nonche' confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze sulla scorta di
convenzioni stipulate con il ministero stesso;
d) le procedure per il pagamento delle quote di
partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle
prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di
sperimentazioni di modalita' innovative, ivi incluso
l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria
elettronica;
e) le modalita' di controllo sul comportamento dei
singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione
delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni
dagli assistiti e alla relativa rendicontazione nei
confronti della propria azienda unita' sanitarie locali;
f) le modalita' di controllo del ricorso alle
prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi
i ricoveri brevi in regime ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto
e' svolto nel rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e di quelle contenute nel decreto
legislativo di cui all'art. 59, comma 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, anche
al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema
dei controlli.
4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e
introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti
legislativi emanati in attuazioni della legge 31 dicembre
1996, n. 676".