Art. 2.
     Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
  1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge  12 gennaio  1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito  con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o
con  l'arresto  da  tre  mesi  ad un anno, chiunque, in violazione di
quanto  previsto  dal  Regolamento  (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni e modificazioni, per gli
esemplari  appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del
Regolamento medesimo e successive modificazioni:
    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime
doganale,  senza  il  prescritto  certificato  o  licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
    b) omette    di    osservare    le    prescrizioni    finalizzate
all'incolumita'  degli  esemplari, specificate in una licenza o in un
certificato  rilasciati  in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97
del  Consiglio,  del  9  dicembre 1996,  e  successive  attuazioni  e
modificazioni,  e  del  Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
    c) utilizza   i   predetti   esemplari  in  modo  difforme  dalle
prescrizioni    contenute    nei    provvedimenti   autorizzativi   o
certificativi  rilasciati  unitamente  alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
    d) trasporta  o  fa  transitare, anche per conto terzi, esemplari
senza  licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita'
del  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive  attuazioni  e  modificazioni,  e  del Regolamento (CE) n.
939/97   della   Commissione,   del   26 maggio  1997,  e  successive
modificazioni  e,  nel  caso  di  esportazione o riesportazione da un
Paese   terzo  parte  contraente  della  Convenzione  di  Washington,
rilasciati  in  conformita'  della  stessa,  ovvero  senza  una prova
sufficiente della loro esistenza;
    e) commercia  piante  riprodotte artificialmente in contrasto con
le  prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo 7,  paragrafo  1,
lettera  b),  del  Regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio, del
9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni, e del
Regolamento  (CE)  n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni;
    f)  detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone
o  detiene  per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o
comunque   cede   esemplari   senza   la  prescritta  documentazione,
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
  2.  In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre
mesi  a  un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento
milioni.  Qualora  il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attivita'  di  impresa,  alla  condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
  3.  L'introduzione  nel  territorio  nazionale, l'esportazione o la
riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi
a  specie  indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del
Regolamento  (CE)  n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da
lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni.  Gli oggetti introdotti
illegalmente  sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la
confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  omette di
presentare  la  notifica  di  importazione,  di  cui  all'articolo 4,
paragrafo  4,  del  Regolamento  (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9
dicembre  1996,  e  successive  attuazioni e modificazioni, ovvero il
richiedente  che  omette  di  comunicare il rigetto di una domanda di
licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3,
del  citato  Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire dodici milioni.
  5.  L'autorita'  amministrativa  che  riceve  il  rapporto previsto
dall'articolo  17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per  le  violazioni  previste  e  punite  dalla presente legge, e' il
servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.".
 
          Note all'art. 2:
              - Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
          vedere note alle premesse.
              - Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993,
          n. 2, vedere note all'art. 1.
              -  Per  quanto  concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
          vedere note all'art. 1.
              -  Per  quanto  concerne il regolamento (CE) n. 338/97,
          vedere note alle premesse.
              - Per quanto concerne l'art. 11, comma 2a) del suddetto
          regolamento vedere note all'art. 1:
              -  Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere
          note alle premesse.
              - Per quanto concerne l'art. 7, paragrafo 1, lettera b)
          del regolamento CE n. 338/97, vedere note art. 1.
              -  L'art.  4,  paragrafo  4  del regolamento CE 338/97,
          cosi' recita:
                "Art.   4.   -   L'introduzione  nella  Comunita'  di
          esemplari   delle   specie  elencate  nell'allegato  D  del
          presente  regolamento  e'  subordinata all'attuazione delle
          verifiche  necessarie  e  alla previa presentazione, presso
          l'ufficio  doganale  frontaliero  di  introduzione,  di una
          notifica di importazione.".
              -  L'art.  6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 338/97,
          cosi' recita:
                "3.  All'atto  della  presentazione di una domanda di
          licenza  o di certificato relativa ad esemplari per i quali
          una  precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente
          informa  del  rigetto l'organo di gestione cui sottopone la
          domanda.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della
          legge  24 novembre  1981,  n.  689,  recante: "Modifiche al
          sistema penale":
              "Art.  17  (Obbligo  del  rapporto). - Qualora  non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.".
              - Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
          vedere note alle premesse.
              -  Per  quanto  concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
          vedere note all'art. 1.
              -  Per  quanto  concerne  il  regolamento CE n. 338/97,
          vedere note alle premesse.
              -  L'art.  16 paragrafo 1, lettera a) c) d) ed l) cosi'
          recitano:
                "1. Gli   Stati   membri   adottano  i  provvedimenti
          adeguati  per  garantire che siano irrogate sanzioni almeno
          per le seguenti violazioni del presente regolamento:
                  a) introduzione di esemplari nella Comunita' ovvero
          esportazione   o  riesportazione  dalla  stessa,  senza  il
          prescritto  certificato  o licenza ovvero con certificato a
          licenza  falsi,  falsificati  o non validi, ovvero alterati
          senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
                  b) (omissis);
                  c) falsa   dichiarazione  oppure  comunicazione  di
          informazioni  scientemente  false al fine di conseguire una
          licenza o un certificato;
                  d) uso   di   una   licenza  o  certificato  falsi,
          falsificati   o   non   validi,   ovvero   alterati   senza
          autorizzazione,  come mezzo per conseguire una licenza o un
          certificato  comunitario  ovvero  per qualsiasi altro scopo
          rilevante ai sensi del presente regolamento;
                  e) omessa o falsa notifica all'importazione;
                  f) (omissis);
                  g) (omissis);
                  h) (omissis);
                  i) (omissis);
                  l) falsificazione   o   alterazione   di  qualsiasi
          licenza   o   certificato  rilasciati  in  conformita'  del
          presente regolamento;".
              - Il capo III, titolo VII, libro II, del codice penale,
          reca: "Della falsita' in atti".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43,  reca:  "Approvazione  del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale".