Art. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o
con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli
esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del
Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime
doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate
all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un
certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari
senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita'
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un
Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington,
rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova
sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con
le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone
o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre
mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento
milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la
riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi
a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la
confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di
presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4,
paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il
richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di
licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3,
del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il
servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.".
Note all'art. 2:
- Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993,
n. 2, vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 338/97,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne l'art. 11, comma 2a) del suddetto
regolamento vedere note all'art. 1:
- Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere
note alle premesse.
- Per quanto concerne l'art. 7, paragrafo 1, lettera b)
del regolamento CE n. 338/97, vedere note art. 1.
- L'art. 4, paragrafo 4 del regolamento CE 338/97,
cosi' recita:
"Art. 4. - L'introduzione nella Comunita' di
esemplari delle specie elencate nell'allegato D del
presente regolamento e' subordinata all'attuazione delle
verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso
l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una
notifica di importazione.".
- L'art. 6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 338/97,
cosi' recita:
"3. All'atto della presentazione di una domanda di
licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali
una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente
informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la
domanda.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al
sistema penale":
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.".
- Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne il regolamento CE n. 338/97,
vedere note alle premesse.
- L'art. 16 paragrafo 1, lettera a) c) d) ed l) cosi'
recitano:
"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno
per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) introduzione di esemplari nella Comunita' ovvero
esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il
prescritto certificato o licenza ovvero con certificato a
licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati
senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
b) (omissis);
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di
informazioni scientemente false al fine di conseguire una
licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi,
falsificati o non validi, ovvero alterati senza
autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un
certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo
rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;
f) (omissis);
g) (omissis);
h) (omissis);
i) (omissis);
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi
licenza o certificato rilasciati in conformita' del
presente regolamento;".
- Il capo III, titolo VII, libro II, del codice penale,
reca: "Della falsita' in atti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale".