Art. 3.
          Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150
  1.  Dopo  l'articolo  3  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,
modificata  dal  decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13 marzo  1993,  n.  59, e' inserito il
seguente:
  "Art.  3-bis.  -  1.  Alle  fattispecie  previste dall'articolo 16,
paragrafo  1,  lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.
338/97   del   Consiglio,   del   9   dicembre   1996,  e  successive
modificazioni,   in   materia  di  falsificazione  o  alterazione  di
certificati,   licenze,  notifiche  di  importazione,  dichiarazioni,
comunicazioni  di informazioni al fine di acquisizione di una licenza
o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati
si  applicano  le  pene  di cui al libro II, titolo VII, capo III del
codice penale.
  2.  In  caso  di  violazione delle norme del decreto del Presidente
della  Repubblica  23  gennaio  1973, n. 43, le stesse concorrono con
quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.".