Art. 3.
Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' inserito il
seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16,
paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di
certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza
o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati
si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del
codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con
quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.".