Art. 4.
     Modifica all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
  1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge  12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  In  caso  di  violazione  dei divieti di cui agli
articoli  1  e  2  e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le
spese  di  mantenimento  sono  a carico del soggetto destinatario del
provvedimento di confisca.
  2.  A  seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1,
viene   disposto,  sentita  la  Commissione  scientifica  CITES,  nel
seguente ordine di priorita':
    a) il   loro   rinvio,   a  spese  dell'importatore,  allo  Stato
esportatore;
    b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
    c) la   vendita,  limitatamente  agli  esemplari  iscritti  negli
allegati  B  e  C,  mediante  asta pubblica, a condizione che i detti
esemplari  non  siano  destinati  direttamente  o indirettamente alla
persona  fisica  o  giuridica,  alla  quale  sono stati sequestrati o
confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
  3.  Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui
al  comma  1,  oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto,
sentita la Commissione scientifica CITES:
    a) la  conservazione  a  fini  didattici o scientifici, o la loro
distruzione;
    b) la   vendita,  limitatamente  agli  esemplari  iscritti  negli
allegati  B  e  C,  mediante  asta  pubblica,  a  condizione  che gli
esemplari   o  i  prodotti  da  essi  derivati  non  siano  destinati
direttamente  o  indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla
quale  sono  stati  sequestrati  o confiscati, ovvero che ha concorso
all'infrazione.
  4.  Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei
limiti  delle  ordinarie  risorse di bilancio, la conservazione degli
esemplari  morti,  delle  loro  parti  o prodotti derivati, di cui al
comma  3,  salva diversa determinazione della Commissione scientifica
CITES.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con
il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali e con il Ministro
del   commercio  con  l'estero,  e'  istituita  presso  il  Ministero
dell'ambiente  la  Commissione  scientifica  per l'applicazione della
Convenzione  sul  commercio  internazionale  delle  specie  animali e
vegetali  in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.".
 
          Note all'art. 4:
              - Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
          vedere note alle premesse.
              -  Per  quanto  concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
          vedere note all'art. 1.
              - La  convenzione  sul  commercio  internazionale delle
          specie  animali  e vegetali in via di estinzione, firmata a
          Washington   il   3 marzo   1973  e  ratificata  con  legge
          19 dicembre   1975,  n.  874  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 49 del 24 febbraio
          1976);