Art. 4.
Modifica all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli
articoli 1 e 2 e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le
spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del
provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1,
viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel
seguente ordine di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato
esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli
allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti
esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla
persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o
confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui
al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto,
sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro
distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli
allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli
esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati
direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla
quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso
all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei
limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli
esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al
comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica
CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero
dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.".
Note all'art. 4:
- Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.
- La convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio
1976);