Art. 5.
          Nuove sanzioni penali in materia di importazione
  1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE)
n.   3254/91   del  Consiglio,  del  4 novembre  1991,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   relazione   agli   esemplari
appartenenti   alle   specie  di  cui  all'allegato  I  e  successive
modificazioni  del  predetto  Regolamento,  introduce  nel territorio
nazionale,    senza   la   prescritta   certificazione   ovvero   con
certificazione  non valida, pellicce animali o altre merci contenenti
pellicce    animali,   elencate   nell'allegato   II   e   successive
modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato
previsto  dall'allegato  alla  Decisione 98/596/CE della Commissione,
del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate
da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali
o  altre  merci  contenenti  pellicce  animali, elencate nel predetto
allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato
non   previsto   nell'allegato   alla   Decisione   98/596/CE   della
Commissione,  del  14  ottobre  1998,  e successive modificazioni, e'
punito  con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o
con l'arresto fino ad un anno.
  2.  In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre
mesi  a  un  anno  e  dell'ammenda  da  lire  venti  milioni  a  lire
centocinquantamilioni.  Qualora  il  reato  suddetto  viene  commesso
nell'esercizio  di  attivita'  di  impresa, alla condanna consegue la
sospensione  della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo
di dodici mesi.
  3.  In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 e' disposta
la  confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati,
le  cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario
del provvedimento di confisca.
  4.  A  seguito  della  confisca si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  4,  della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge  12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001

                               CIAMPI

                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Mattioli, Ministro per le politiche
                                  comunitarie
                                  Fassino, Ministro della giustizia
                                  Bordon, Ministro dell'ambiente
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Letta, Ministro dell'industria, del
                                  commercio  e dell'artigianato e del
                                  commercio con l'estero
                                  Pecoraro   Scanio,  Ministro  delle
                                  politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 5:
              -  Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 3254/91,
          vedere note alle premesse.
              - Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993,
          vedere note all'art. 1.
              -  Per  quanto  concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
          vedere note all'art. 1.