Art. 5.
Nuove sanzioni penali in materia di importazione
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE)
n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive
modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari
appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive
modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio
nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con
certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti
pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive
modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato
previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione,
del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate
da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali
o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto
allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato
non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della
Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, e'
punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o
con l'arresto fino ad un anno.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre
mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire
centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso
nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo
di dodici mesi.
3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 e' disposta
la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati,
le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario
del provvedimento di confisca.
4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Bordon, Ministro dell'ambiente
Dini, Ministro degli affari esteri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 5:
- Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 3254/91,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993,
vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.