IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro  sull'inquinamento
acustico 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  1o
dicembre  1997,  recante  determinazione  dei  valori  limite   delle
sorgenti sonore; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16  marzo   1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2000; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 1o febbraio 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2001; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore  prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche  di  autodromi,  piste
motoristiche  di  prova  e   per   attivita'   sportive,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidente
          del Consiglio dei Ministri".
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d)   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: "Legge quadro
          sull'inquinamento acustico.".
              - Si riporta l'art. 11, comma 1:
              "Art.  11  (Regolamenti  di  esecuzione). - 1. Entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'ambiente  di concerto, secondo le materie di
          rispettiva   competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          trasporti  e della navigazione, dei lavori pubblici e della
          difesa,  sono  emanati  regolamenti di esecuzione, distinti
          per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina
          dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico
          veicolare,  ferroviario,  marittimo  ed  aereo, avvalendosi
          anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
          dei   suddetti   servizi,   dagli  autodromi,  dalle  piste
          motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
          da  imbarcazioni  di  qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
          localizzazioni aeroportuali".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  1,  della  legge n.
          447/1995, e' riportato nelle note alle premesse.