IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;
  Vista  la  legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e servizi
sociali";
  Visti  in  particolare  gli  articoli 9, comma 1, lettera c), e 11,
comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei
requisiti  minimi  strutturali  e  organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio  dei  servizi  e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale;
  Visto  l'articolo 8,  comma  3, lettera f), della medesima legge n.
328  del  2000  che  prevede che le regioni, sulla base dei requisiti
minimi    fissati    dallo   Stato,   definiscano   i   criteri   per
l'autorizzazione,  l'accreditamento  e la vigilanza delle strutture e
dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sentiti i Ministri della sanita' e per gli affari regionali;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             a d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  Il  presente  decreto  fissa  i  requisiti minimi strutturali e
organizzativi  per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture  a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del
2000,  con previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo
familiare con sede nelle civili abitazioni.
  2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000,
le  regioni  recepiscono  e  integrano,  in  relazione  alle esigenze
locali,   i   requisiti   minimi   fissati   dal   presente  decreto,
individuando,  se  del  caso,  le  condizioni  in  base alle quali le
strutture  sono  considerate  di nuova istituzione e le modalita' e i
termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento
ai requisiti per le strutture gia' operanti.