Art. 2.
Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione
  1.  I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui
alla  legge  n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi gia'
operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici
o  dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328
del  2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono
rivolti a:
    a) minori   per   interventi   socio-assistenziali  ed  educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia;
    b) disabili  per  interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati  al  mantenimento  e al recupero dei livelli di autonomia
della persona e al sostegno della famiglia;
    c) anziani  per  interventi socio-assistenziali o socio-sanitari,
finalizzati  al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
    d) persone   affette   da  AIDS  che  necessitano  di  assistenza
continua,  e risultano prive del necessario supporto familiare, o per
le  quali  la  permanenza  nel nucleo familiare sia temporaneamente o
definitivamente   impossibile   o   contrastante   con   il  progetto
individuale;
    e) persone  con  problematiche  psico-sociali  che necessitano di
assistenza   continua  e  risultano  prive  del  necessario  supporto
familiare,  o  per  le  quali  la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente  o  definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
  2.  Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui
all'articolo 8-ter  del  decreto  legislativo  n.  502 del 1992, come
modificato  dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione
di  cui  al comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' rilasciata comunque
in  conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo 8-ter dello stesso
decreto legislativo.
  3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge
18 febbraio  1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati
al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.