Art. 2. Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione 1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi gia' operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a: a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia; b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 2. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' rilasciata comunque in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo. 3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.