Art. 4. Soggetti e procedure 1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.