Art. 4.
                        Soggetti e procedure
  1.  Fino  all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto
salvo  quanto  stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8,
comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi
e  delle  strutture  a  ciclo  diurno  e residenziale a seguito della
verifica   del   possesso   dei   requisiti   minimi   strutturali  e
organizzativi di cui al presente decreto.