Art. 5.
   Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale
  1.  Fermo  restando  il possesso dei requisiti previsti dalle norme
vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene
e  sicurezza  e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi
accordi   integrativi,  le  strutture  devono  possedere  i  seguenti
requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge n. 328 del 2000:
    a) ubicazione  in  luoghi  abitati  facilmente  raggiungibili con
l'uso   di   mezzi   pubblici,   comunque   tale   da  permettere  la
partecipazione  degli  utenti  alla  vita  sociale  del  territorio e
facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
    b) dotazione  di  spazi  destinati  ad  attivita' collettive e di
socializzazione  distinti dagli spazi destinati alle camere da letto,
organizzati   in   modo  da  garantire  l'autonomia  individuale,  la
fruibilita' e la privacy;
    c) presenza   di   figure   professionali   sociali  e  sanitarie
qualificate,   in   relazione  alle  caratteristiche  ed  ai  bisogni
dell'utenza ospitata, cosi' come disciplinato dalla regione;
    d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
    e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli
stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di
un  progetto  educativo  individuale; il piano individualizzato ed il
progetto  educativo  individuale  devono indicare in particolare: gli
obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalita' dell'intervento,
il piano delle verifiche;
    f) organizzazione  delle attivita' nel rispetto dei normali ritmi
di vita degli ospiti;
    g) adozione,  da  parte  del  soggetto  gestore, di una Carta dei
servizi  sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge
n.  328  del  2000,  comprendente  la  pubblicizzazione delle tariffe
praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.