Art. 6.
                     Requisiti comuni ai servizi
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  dei  contratti di lavoro e dei
relativi  accordi  integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla
persona  di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto
delle  seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti
minimi  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della medesima
legge:
    a) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla
tipologia  di  servizio  erogato,  secondo  standard  definiti  dalle
regioni;
    b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
    c) adozione,  da  parte  del soggetto erogatore, di una Carta dei
servizi  sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge
n.  328  del  2000  comprendente  la  pubblicizzazione  delle tariffe
praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;
    d) adozione   di  un  registro  degli  utenti  del  servizio  con
l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.