Art. 8.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  dei requisiti minimi di cui al
presente   decreto,   fino  all'adozione  di  ulteriori  disposizioni
regionali  continuano  ad  applicarsi  le norme regionali relative ai
procedimenti  di  autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore
della legge n. 328 del 2000.
  2.  Le  strutture per anziani gia' operanti alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  con  capacita' ricettiva superiore a
quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere
fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso
aumentare  la  capacita'  ricettiva  e devono comunque organizzare la
propria attivita' per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.
  3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma
2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli
istituti  per  minori  con  particolare  riguardo ai requisiti minimi
richiesti  ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del
2000.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle  proprie  competenze,  secondo  quanto  previsto dai rispettivi
ordinamenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 21 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
  Ministeri  istituzionali  -  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 338