Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000. 2. Le strutture per anziani gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacita' ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacita' ricettiva e devono comunque organizzare la propria attivita' per nuclei funzionali fino a trenta ospiti. 3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del 2000. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 maggio 2001 Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 338