Art. 5.
                        Calcolo dei benefici

  1.  Al  punto  2  dell'allegato  A  al  decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale  21  dicembre  2000,  n.  452, le parole da "Il
valore  dell'indicatore  della situazione economica" fino alle parole
"si  osserva  la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle
seguenti:   "Ai   fini  della  determinazione  dell'indicatore  della
situazione   economica   del   nucleo   familiare   si  osservano  le
disposizioni  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 109, come
modificato  dal  decreto  legislativo  3  maggio  2000, n. 130, e dei
relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura
degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:".
    2.  Alla  lettera  G  del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n.
452,  l'espressione "F - (26 x C)" e' sostituita dalla seguente: "F -
(13 x C)".
  3.  Alla  lettera  I  del  numero  1 del punto 2 dell'allegato A al
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n.
452,  l'espressione  "(F - A)/26" e' sostituita dalla seguente: "(F -
A)/13".
 
          Note all'art. 5, comma 1:
              -  Il  testo  vigente  del  punto  2 dell'allegato A al
          citato  decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n.
          452  del 2000, come modificato dal presente regolamento, e'
          il seguente:
              "2.  Ai fini della determinazione dell'indicatore della
          situazione  economica  del nucleo familiare si osservano le
          disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
          come  modificato  dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
          130,  e  dai  relativi  decreti  attuativi;  ai  fini della
          determinazione  della  misura  degli assensi, si osserva la
          seguente procedura di calcolo.
              1. Assegno per il nucleo familiare:
                A.  Indicatore  della situazione economica del nucleo
          familiare:   somma   dei   valori   dell'indicatore   della
          situazione  reddituale  e  dell'indicatore della situazione
          patrimoniale,  assunto nella misura del venti per cento dei
          valori patrimoniali;
                B.  Valore  annuo della situazione economica prevista
          dalla legge per il nucleo base;
                C. Beneficio mensile di legge per intero;
                D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo
          base: 2,85;
                E.  Somma  dei parametri correttivi (composizione del
          nucleo  e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di
          cui al decreto legislativo n. 109 del 1998);
                F.  Valore  annuo della situazione economica di legge
          riparametrata = (E/D) * x B;
                   (*) valore arrotondato al centesimo.
                Il  beneficio  puo' essere concesso se il valore di A
          non  e' superiore al valore di F; per la sua determinazione
          si procede come di seguito:
                G.    Valore    della    situazione   economica   per
          l'attribuzione  dell'assegno  in  misura intera = F - (13 x
          C);
                H.  Beneficio mensile intero: indicare il valore di C
          se il valore di A e' uguale o inferiore al valore di G;
                I.  Beneficio  mensile in misura ridotta: indicare il
          valore  di  (F  -  A)/13, se il valore di A e' superiore al
          valore di G.
                L.  13a  mensilita':  indicare  il  valore di H /12 x
          numero  di  mesi  per i quali si ha diritto all'assegno nel
          caso  di  assegno  mensile  concesso  nella  misura intera;
          oppure,  indicare  il valore di I/12 x numero di mesi per i
          quali  si  ha  diritto  all'assegno,  nel  caso  di assegno
          mensile concesso in misura ridotta".