Art. 5. Calcolo dei benefici 1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:". 2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "F - (26 x C)" e' sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)". 3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" e' sostituita dalla seguente: "(F - A)/13".
Note all'art. 5, comma 1: - Il testo vigente del punto 2 dell'allegato A al citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assensi, si osserva la seguente procedura di calcolo. 1. Assegno per il nucleo familiare: A. Indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali; B. Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base; C. Beneficio mensile di legge per intero; D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85; E. Somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998); F. Valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E/D) * x B; (*) valore arrotondato al centesimo. Il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito: G. Valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - (13 x C); H. Beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A e' uguale o inferiore al valore di G; I. Beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F - A)/13, se il valore di A e' superiore al valore di G. L. 13a mensilita': indicare il valore di H /12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta".