Art. 6
                         Entrata in vigore e
                  disposizioni transitorie e finali

  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
  2.  L'assegno  di  maternita'  di cui al titolo III del decreto del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  21  dicembre  2000, n. 452,
relativo  alle  nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni
senza  affidamento  avvenuti  fino  alla  data del 30 giugno 2001, e'
concesso  ed  erogato  ai  sensi delle disposizioni di cui al decreto
medesimo,   vigenti   prima   dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  3.  Per  le  domande  di  concessione  dell'assegno  per  il nucleo
familiare  di  cui  al  titolo  III  del  decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale  21  dicembre  2000,  n. 452, relative all'anno
2001,  e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  i comuni provvedono a richiedere
agli  interessati  la  presentazione  della dichiarazione sostitutiva
unica  di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998,
come   modificato  dal  decreto  legislativo  n.  130  del  2000,  in
sostituzione  della  dichiarazione  eventualmente  gia' presentata. I
provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono
modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.
  4.   Qualora  le  domande  di  assegno  per  il  nucleo  familiare,
presentate  prima  dell'entrata  in  vigore del presente regolamento,
siano  state  rigettate  per  mancanza  del  requisito  relativo alla
presenza  nella  famiglia  anagrafica del genitore richiedente di tre
propri  figli  minori  e  il  diniego del comune sia stato comunicato
oltre  la  scadenza  del termine stabilito per la presentazione della
domanda,  ovvero  nei  trenta  giorni precedenti la scadenza di detto
termine,  e  dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore
dei  tre  figli  minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai
fini  ISE  ed  aveva  i  requisiti  personali  per la concessione del
beneficio,   il   comune  puo'  provvedere  a  detta  concessione,  a
condizione  che  il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro
il  termine  perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente  regolamento.  La  misura dell'assegno e' comunque stabilita
sulla  base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha
presentato  la  prima  domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale
irregolare  erogazione  dell'assegno  che  sia avvenuta in favore del
genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se
il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  5.  In  via  di  prima  applicazione,  per  l'assegno per il nucleo
familiare  relativo  all'anno  2001, i soggetti che siano cessati dal
diritto  a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento  per  il  venir meno del requisito della presenza dei tre
figli  minori  nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre
domanda,   per  il  periodo  in  cui  il  suddetto  requisito  si  e'
verificato,   entro   il   termine   perentorio  di  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
   6. Al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre
2000,  n.  452,  sono  apportate le seguenti modifiche di riferimenti
normativi:
a) all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  "ai  sensi della legge 4
   gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni, nonche' del
   decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403"
   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "ai  sensi  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) all'articolo  13,  comma  4, le parole: "a norma della legge n. 15
   del  1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
   1998"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "a norma del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
c) all'articolo  13,  comma  6, le parole: "a norma della legge n. 15
   del  1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
   1998"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "a norma del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
d) all'articolo  14,  comma  3, le parole: "a norma della legge n. 15
   del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 maggio 2001

               Il Ministro per la solidarieta' sociale
                                Turco

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    registro n. 11, foglio n. 187
 
          Nota all'art. 6, comma 2:
              -  Il titolo III del citato decreto del Ministro per la
          solidarieta'  sociale  n.  452  del  2000 reca: "Assegni di
          maternita' e per il nucleo familiare concessi dai comuni".

          Note all'art. 6, comma 3:
              - Per il titolo III del citato decreto del Ministro per
          la  solidarieta'  sociale  n. 452 del 2000, si veda in note
          all'art. 6, comma 2.
              - Per   il   testo   dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo  n.  109  del 1998, si veda in note all'art. 3,
          comma 1.

          Note all'art. 6, comma 6:
              -  Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato
          decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del
          2000, come modificati dal presente regolamento:
              "Art. 7 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1.
          La  domanda  per l'assegno e' presentata in carta semplice,
          nel  termine  perentorio  di sei mesi dalla data di nascita
          del  figlio  o  dalla  data  di  ingresso  del minore nella
          famiglia   anagrafica   della   donna   che  lo  riceve  in
          affidamento  preadottivo  o  in adozione senza affidamento,
          alla   sede  dell'INPS  competente  per  il  territorio  di
          residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che
          abbia  riconosciuto  il  figlio,  ovvero dalla donna che ha
          ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione
          senza affidamento.
              2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e
          b),  e  commi  2  e  3,  la domanda e' presentata alla sede
          dell'INPS  competente  per  il  territorio di residenza del
          richiedente,  ovvero,  ai sensi del medesimo comma 2, della
          persona  deceduta,  nel  termine  perentorio  di sei mesi a
          decorrere  dalla scadenza del termine concesso alla madre o
          alla  donna  che  ha  ricevuto  il  minore  in  affidamento
          preadottivo  o  in  adozione  senza affidamento; la domanda
          puo'  essere  presentata  anche durante il termine concesso
          alla  madre  o  alla  donna  qualora  ne sia documentato il
          decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via
          esclusiva.
              3.  Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c),
          la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi
          dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
          dell'adottante.
              4.  Nella  domanda  per la concessione dell'assegno, il
          richiedente  e'  tenuto  a dichiarare, ai sensi del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          salvo  che  non  sia  tenuto a comprovare i requisiti sulla
          base di specifica documentazione:
                a) i  requisiti  che  danno  titolo  alla concessione
          dell'assegno;
                b) l'eventuale  sussistenza,  ai sensi degli articoli
          2,  comma  4,  e  6  del  presente  regolamento,  di  altri
          trattamenti  previdenziali o economici di maternita' per la
          nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
                c) l'eventuale  presentazione,  per lo stesso evento,
          di  domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della legge n.
          448 del 1998.
              5.  In  caso  di  incapacita' di agire, la domanda e la
          relativa   documentazione   sono   presentate   dal  legale
          rappresentante dell'incapace, in nome e per cento di lui".
              "Art.  13  (Domanda per la concessione dell'assegno). -
          1.  La domanda per l'assegno di maternita' e' presentata al
          comune  di  residenza,  nel  termine perentorio di sei mesi
          dalla  data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10,
          dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
          della  donna  che lo riceve in affidamento preadottivo o in
          adozione  senza  affidamento, dalla madre legittima o dalla
          madre  naturale  che  abbia  riconosciuto il figlio, ovvero
          dalla  donna  che  ha  ricevuto  il  minore  in affidamento
          preadottivo o in adozione senza affidamento.
              2.  Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a)
          e  b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di
          residenza  del  richiedente,  ovvero, ai sensi del medesimo
          comma  2, della persona deceduta, nel termine perentorio di
          sei  mesi  a  decorrere dalla scadenza del termine concesso
          alla  madre  o  alla  donna  che  ha  ricevuto il minore in
          affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la
          domanda  puo'  essere  presentata  anche durante il termine
          concesso  alla madre o alla donna quando ne sia documentato
          il  decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in
          via esclusiva.
              3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c),
          la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi
          dall'ingresso   del   minore   nella   famiglia  anagrafica
          dell'adottante.
              4.   Nella   domanda,   il   richiedente  e'  tenuto  a
          dichiarare,  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  445  del  2000  salvo  che non sia tenuto a
          comprovare    i   requisiti   sulla   base   di   specifica
          documentazione,   i   requisiti   che   danno  titolo  alla
          concessione  dell'assegno  e  di non essere beneficiario di
          trattamenti  previdenziali  di  maternita' per l'astensione
          obbligatoria   a  carica  dell'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per
          lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione, per lo
          stesso  evento,  di  domanda per l'assegno di maternita' di
          cui  all'art. 49, comna 8, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488.
              5.  Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono
          equiparati  i  trattamenti  economici  di maternita' di cui
          all'art.  13,  comma  2,  della  legge 30 dicembre 1971, n.
          1204,   e   successive  modificazioni,  nonche'  gli  altri
          trattamenti  economici  di maternita' corrisposti da datori
          di  lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi di
          maternita'.
              6.  Al fine di conseguire la quota differenziale di cui
          all'art.  66,  comma  3,  della  legge  n. 448 del 1998, in
          presenza   di  trattamenti  previdenziali  o  economici  di
          maternita'  di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il
          richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000, la somma
          complessivamente  spettante  o  percepita  dall'ente  o dal
          datore   di   lavoro  che  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero
          a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.
              7.  In  caso  di  incapacita' di agire, la domanda e la
          relativa   documentazione   sono   presentate   dal  legale
          rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui".
              -  Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto
          del  Ministro  per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000,
          si veda in note all'art. 2, comma 1.