Art. 6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata. I provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata. 4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune puo' provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno e' comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si e' verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi: a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 maggio 2001 Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 187
Nota all'art. 6, comma 2: - Il titolo III del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000 reca: "Assegni di maternita' e per il nucleo familiare concessi dai comuni". Note all'art. 6, comma 3: - Per il titolo III del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 6, comma 2. - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'art. 3, comma 1. Note all'art. 6, comma 6: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificati dal presente regolamento: "Art. 7 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente e' tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione: a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno; b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione; c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998. 5. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per cento di lui". "Art. 13 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno di maternita' e' presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carica dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui all'art. 49, comna 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'art. 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. 7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui". - Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 2, comma 1.