Art. 11.
Contratto  di  servizio  con  la societa' concessionaria del servizio
                      pubblico radiotelevisivo
  1.  Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 12 della legge,
la  convenzione  tra  il  Ministero delle comunicazioni e la societa'
concessionaria   del   servizio   pubblico   radiotelevisivo,   e  il
conseguente  contratto  di  servizio  individuano,  di preferenza nel
territorio  di  appartenenza  di  ciascuna  minoranza,  la sede della
societa'  stessa  cui  sono  attribuite  le attivita' di tutela della
minoranza,  nonche'  il  contenuto minimo della tutela, attraverso la
prevista  attuazione  per  ciascuna  lingua  minoritaria di una delle
misure  oggetto  delle  previsioni  di  cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
  2.  La  convenzione  ed  il  contratto di servizio in corso vengono
adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
 
          Note all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482:
              "Art. 12. - 1. Nella convenzione tra il Ministero delle
          comunicazioni  e  la  societa'  concessionaria del servizio
          pubblico  radiotelevisivo  e  nel  conseguente contratto di
          servizio  sono  assicurate  condizioni  per la tutela delle
          minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
              2.  Le  regioni  interessate possono altresi' stipulare
          apposite  convenzioni  con  la  societa' concessionaria del
          servizio    pubblico   radiotelevisivo   per   trasmissioni
          giornalistiche  o  programmi nelle lingue ammesse a tutela,
          nell'ambito  delle programmazioni radiofoniche e televisive
          regionali  della  medesima  societa' concessionaria; per le
          stesse  finalita'  le  regioni  possono  stipulare appositi
          accordi con emittenti locali.
              3.  La  tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito
          del  sistema  delle comunicazioni di massa e' di competenza
          dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni di cui
          alla  legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni
          di indirizzo della commissione parlamentare per l'indirizzo
          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.".
              -  Si  riporta  il testo della lettera a), del comma 1,
          dell'art.  11, della Carta europea delle lingue regionali e
          minoritarie  (firmata dall'Italia in data 27 giugno 2000 ed
          in attesa di ratifica):
              "1.  Le  parti si impegnano, nei confronti dei locutori
          delle  lingue  regionali  o  minoritarie nei territori dove
          queste   lingue   sono  usate,  secondo  la  situazione  di
          ciascuna,  nella  misura  in cui l'amministrazione pubblica
          abbia,  in maniera diretta o indiretta, competenza,potere o
          un  ruolo  in  questo  campo  e  rispettando  i principi di
          indipendenza e di autonomia dei mass-media:
                a)  nella  misura  in  cui  la radio e la televisione
          abbiano una funzione di servizio pubblico:
                  i)   ad  assicurare  la  creazione  di  almeno  una
          emittente  radiofonica  e  di  un  canale  televisivo nelle
          lingue regionali o minoritarie, oppure
                  ii)  a  incoraggiare e/o facilitare la creazione di
          almeno  una emittente radiofonica e di un canale televisivo
          nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
                  iii)  a  prendere  adeguati provvedimenti affinche'
          gli  enti  radiotelevisivi  programmino  delle trasmissioni
          nelle lingue regionali o minoritarie.".