Art. 11. Contratto di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 12 della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della societa' stessa cui sono attribuite le attivita' di tutela della minoranza, nonche' il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. 2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 15 dicembre 1999, n. 482: "Art. 12. - 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. 2. Le regioni interessate possono altresi' stipulare apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa' concessionaria; per le stesse finalita' le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. 3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa e' di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.". - Si riporta il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 11, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (firmata dall'Italia in data 27 giugno 2000 ed in attesa di ratifica): "1. Le parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza,potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass-media: a) nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico: i) ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure ii) a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure iii) a prendere adeguati provvedimenti affinche' gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie.".