Art. 13
                      Disposizioni transitorie

  1.  Nella  prima  fase  di applicazione del presente regolamento, i
termini  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre
mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento; i
termini  di  cui  ai  commi  5,  6,  7,  del medesimo articolo 8 sono
fissati,  rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Il  presente  regolamento si applica alla minoranza linguistica
slovena fino alla completa operativita' della legge 23 febbraio 2001,
n.  38,  recante  "Norme  per  la  tutela della minoranza linguistica
slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia".
  3.   Entro  un  anno  dalla  sua  entrata  in  vigore  il  presente
regolamento e' sottoposto a revisione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 maggio 2001
                               CIAMPI
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Loiero, Ministro per gli affari regionali
                                        Bianco, Ministro dell'interno
      Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
                                                            economica
                         De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
                         Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 358
 
          Nota all'art. 13:
              -  La  legge  23 febbraio  2001,  n. 38 (Norme a tutela
          della   minoranza   linguistica   slovena   della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.