Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operativita' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia". 3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento e' sottoposto a revisione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 358
Nota all'art. 13: - La legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.