Art. 3. Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze 1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attivita' di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalita' della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.
Nota all'art. 3: - L'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' riportato nelle note all'art. 1.