Art. 3.
Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua
                           delle minoranze
  1.   Il   Ministero   della  pubblica  istruzione  e  il  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
favoriscono   le  attivita'  di  ricerca,  formazione,  aggiornamento
professionale  ed  educazione  permanente  a sostegno delle finalita'
della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono
annualmente   un   quadro   formativo  di  riferimento  nel  rispetto
dell'autonomia    didattica   delle   istituzioni   universitarie   e
scolastiche  delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di
riferimento  le  istituzioni  universitarie  e  scolastiche prevedono
percorsi  formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori
e  le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua
e  cultura  delle  minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della
legge.
 
          Nota all'art. 3:
              -  L'art.  2  della  legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'
          riportato nelle note all'art. 1.