Art. 4. Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunita' montane, province e regioni 1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalita' degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi. 2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato. 3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 7, della legge 15 dicembre 1999, n. 482: "2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' ai consiglieri delle comunita' montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali e' riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata. 3. Qualora uno o piu' componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.".