Art. 4.
Uso  della  lingua  delle  minoranze da parte dei membri dei consigli
           comunali, comunita' montane, province e regioni
  1.  Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti
interni  dei  consigli  regionali,  nei cui territori si applicano le
disposizioni  di  tutela,  stabiliscono le forme e le modalita' degli
interventi  in  lingua  minoritaria  da parte dei membri degli organi
elettivi.
  2.  Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana,
nei  casi  previsti  dall'articolo  7,  comma  3, della legge, l'ente
locale  o  la  regione assicurano la presenza di personale interprete
qualificato.
  3.  La  presenza  della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2,
della  legge,  deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli
organi deliberanti.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo dei commi 2 e 3, dell'art. 7,
          della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
              "2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica
          altresi'  ai  consiglieri  delle  comunita'  montane, delle
          province  e  delle  regioni,  i cui territori ricomprendano
          comuni  nei  quali  e'  riconosciuta  la  lingua  ammessa a
          tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per
          cento della popolazione interessata.
              3.   Qualora   uno   o  piu'  componenti  degli  organi
          collegiali  di  cui  ai  commi  1  e  2  dichiarino  di non
          conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita
          una immediata traduzione in lingua italiana.".