Art. 5. Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela 1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici non territoriali.
Nota all' art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482: "Art. 3. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge e' adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni. 2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalita' previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali. 3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolta' di riconoscere.".