Art. 5.
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a
                               tutela
  1.  I  comuni  nei  territori  individuati ai sensi dell'articolo 3
della   legge,   si   avvalgono  di  traduttori  qualificati  per  la
pubblicazione  nella  lingua  ammessa  a  tutela degli atti ufficiali
dello  Stato,  delle  regioni e degli enti locali, nonche' degli enti
pubblici non territoriali.
 
          Nota all' art. 5:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482:
              "Art. 3. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale
          e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela
          delle   minoranze   linguistiche  storiche  previste  dalla
          presente  legge  e'  adottata  dal  consiglio  provinciale,
          sentiti  i  comuni  interessati,  su richiesta di almeno il
          quindici  per  cento  dei  cittadini  iscritti  nelle liste
          elettorali  e  residenti  nei  comuni  stessi, ovvero di un
          terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
              2.  Nel  caso  in  cui  non  sussista  alcuna delle due
          condizioni  di  cui  al  comma  1  e qualora sul territorio
          comunale   insista   comunque   una  minoranza  linguistica
          ricompresa  nell'elenco  di cui all'art. 2, il procedimento
          inizia  qualora  si  pronunci favorevolmente la popolazione
          residente,  attraverso  apposita consultazione promossa dai
          soggetti  aventi  titolo  e  con  le modalita' previste dai
          rispettivi statuti e regolamenti comunali.
              3.  Quando  le minoranze linguistiche di cui all'art. 2
          si trovano distribuite su territori provinciali o regionali
          diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento
          e  di  proposta,  che  gli  enti  locali  interessati hanno
          facolta' di riconoscere.".