Art. 6.
Uso  orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle
                      pubbliche amministrazioni
  1.  In  attuazione  dell'articolo  9  della legge, gli uffici delle
pubbliche  amministrazioni,  nei  comuni  di cui all'articolo 3 della
legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che
utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni
scritte  rivolte  al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana,
anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignita' grafica.
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche interessate, anche di concerto e
nel  quadro  di  un programma di misure tra loro coerenti, sentite le
istituzioni  di  cui  all'articolo  16 della legge, e nell'ambito dei
criteri  definiti  ai  sensi  del  comma 1, dell'articolo 8, valutano
l'opportunita' di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi
secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.
  3.  Gli  uffici  delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,
per la finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono
anche  stipulare  convenzioni  con  istituti  pubblici  di  ricerca e
professionali,   istituzioni   scolastiche,   universita',  ed  altri
soggetti  istituzionali  o  con  associazioni  senza  scopo di lucro,
operanti  nell'ambito  territoriale  da  almeno  tre anni, al fine di
reperire  e  formare  personale  in grado di rispondere alle esigenze
previste  dalla  legge,  ovvero consorziarsi tra loro per le suddette
medesime finalita'.
  4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo
in  lingua  italiana.  In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli
enti  locali,  nei  cui  territori  si  applicano  le disposizioni di
tutela,  disciplinano  l'uso  scritto ed orale della lingua ammessa a
tutela   nelle   rispettive   amministrazioni.   Tutte  le  forme  di
pubblicita'  degli  atti  previsti da leggi sono effettuate in lingua
italiana,  ferma  la  possibilita'  di effettuarle anche nella lingua
ammessa a tutela.
 
          Note all'art. 6:
              - Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n.
          482, e' il seguente:
              "Art.  9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
          nei  comuni  di  cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  l'uso  orale  e scritto
          della   lingua  ammessa  a  tutela.  Dall'applicazione  del
          presente  comma  sono escluse le Forze armate e le Forze di
          polizia dello Stato.
              2.  Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
          cui  al  comma  1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza  di  personale che sia in grado di rispondere alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal  fine  e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, un
          Fondo  nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
          con  una  dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
          decorrere  dal  1999.  Tali  risorse,  da considerare quale
          limite  massimo  di  spesa,  sono ripartite annualmente con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
          le amministrazioni interessate.
              3.  Nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di pace e'
          consentito  l'uso  della  lingua  ammessa a tutela. Restano
          ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 109 del codice di
          procedura penale.".
              -  L'art.  3  della  legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'
          riportato nella nota all'art. 5.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482:
              "Art.  16.  -  1.  Le  regioni  e  le  province possono
          provvedere,   a  carico  delle  proprie  disponibilita'  di
          bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela
          delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni
          considerate  dalla  presente  legge,  ovvero favoriscono la
          costituzione   di   sezioni   autonome   delle  istituzioni
          culturali locali gia' esistenti.".