Art. 6. Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni 1. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignita' grafica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunita' di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua. 3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, universita', ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalita'. 4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicita' degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilita' di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia dello Stato. 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate. 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale.". - L'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' riportato nella nota all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 16, della legge 15 dicembre 1999, n. 482: "Art. 16. - 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilita' di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali gia' esistenti.".