Art. 7.
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
  1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i
documenti  prodotti  ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti
da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome
e'  trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne
da'  comunicazione  agli  uffici  e alle amministrazioni interessati,
nonche'  all'ufficiale  dello  stato civile, perche' si provveda alle
annotazioni   di  cui  all'articolo 94,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente,
per  quanto  concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano
prestato  il  proprio  consenso.  Il  consenso  e'  prestato mediante
esplicita  dichiarazione,  accompagnata  da  copia  fotostatica di un
documento di identita' che viene allegata alla domanda.
 
          Note all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482:
              "Art.  11.  -  1.  I  cittadini  che fanno parte di una
          minoranza  linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli
          2  e  3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i
          cognomi  o  i  nomi  dei quali siano stati modificati prima
          della  data  di entrata in vigore della presente legge o ai
          quali  sia  stato impedito in passato di apporre il nome di
          battesimo  nella  lingua  della minoranza, hanno diritto di
          ottenere,   sulla   base  di  adeguata  documentazione,  il
          ripristino  degli stessi in forma originaria. Il ripristino
          del  cognome  ha  effetto  anche  per  i  discendenti degli
          interessati    che    non    siano maggiorenni    o    che,
          se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
              2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare
          il  nome  o  il  cognome  che  si  intende  assumere  ed e'
          presentata   al   sindaco   del  comune  di  residenza  del
          richiedente,  il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al
          prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita.
          Il  prefetto,  qualora ricorrano i presupposti previsti dal
          comma  1,  emana  il  decreto  di ripristino del nome o del
          cognome.  Per  i  membri  della stessa famiglia il prefetto
          puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione
          della   domanda,  il  relativo  provvedimento  puo'  essere
          impugnato,  entro  trenta  giorni  dalla comunicazione, con
          ricorso  al  Ministro  di  grazia  e  giustizia, che decide
          previo  parere  del  Consiglio di Stato. Il procedimento e'
          esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni
          dalla richiesta.
              3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
          provvedono   alle  annotazioni  conseguenti  all'attuazione
          delle  disposizioni  di cui al presente articolo. Tutti gli
          altri  registri,  tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
          rettificati    d'ufficio   dal   comune   e   dalle   altre
          amministrazioni competenti.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 94, del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396:
              "1.  I  decreti  che  autorizzano  il  cambiamento o la
          modificazione   del   nome  o  del  cognome  devono  essere
          annotati,  su  richiesta  degli  interessati,  nell'atto di
          nascita   del  richiedente,  nell'atto  di  matrimonio  del
          medesimo  e  negli  atti  di nascita di coloro che ne hanno
          derivato  il  cognome.  L'ufficiale  dello stato civile del
          luogo  di  residenza,  se  la  nascita  o  il matrimonio e'
          avvenuto  in altro comune, deve dare prontamente avviso del
          cambiamento  o  della  modifica  all'ufficiale  dello stato
          civile  del  luogo della nascita o del matrimonio, che deve
          provvedere ad analoga annotazione.".