Art. 8
                     Procedure di finanziamento

  1.  Entro  il  15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 12
del  presente  regolamento,  definisce  con  decreto i criteri per la
ripartizione  dei  fondi  previsti dagli articoli 9 e 15 della legge,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
a  carattere  nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del
30  giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli
interventi  relativi  agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della
legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
  3.  Gli  enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie
locali  trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine
perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli
interventi   relativi   agli   adempimenti   previsti   dalla  legge,
quantificando contestualmente il fabbisogno.
  4.   Ai   fini   della   istruttoria  relativa  alle  richieste  di
finanziamento,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  stipula  con  le  regioni
interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai
progetti  redatti  dai  soggetti  di cui al comma 3. Detti protocolli
possono  prevedere  che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il
tramite delle regioni stesse.
  5.  Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio
del  30  settembre  di  ogni  anno,  trasmette  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  i  progetti  di  cui  al  comma  3, con le
modalita'  previste  dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie
osservazioni,  con  particolare riguardo alla compatibilita', nonche'
alla  coerenza  dei  progetti  stessi  con  la legislazione regionale
eventualmente  piu'  favorevole  in  materia.  Congiuntamente a detti
progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.
  6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  sono  ripartite  le  somme  previste  dagli
articoli 9 e 15 della legge.
  7.  Entro  il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al
loro  trasferimento  ai  soggetti  di  cui  ai  commi precedenti, nel
rispetto delle modalita' previste dal presente articolo.
  8.   Le   regioni   provvedono   entro   quarantacinque  giorni  al
trasferimento  dei  fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i
progetti degli interventi ai sensi del comma 3.
  9. Qualora una o piu' regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa
di  cui  al  comma  4,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   per   gli   affari  regionali,  provvede  direttamente
all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed
alla  relativa  erogazione  dei  finanziamenti  ai soggetti di cui al
comma 3.
  10.  La  rendicontazione  prevista dall'articolo 15, comma 3, della
legge  deve  essere  accompagnata  da  una  relazione esplicativa dei
motivi  degli  interventi  che  si  intendono  realizzare e di quelli
attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.
 
          Note all'art. 8:
              - Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n.
          482, e' riportato nelle note all'art. 6.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482:
              "Art.  15.  - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli
          5,  comma  1,  e  9, comma 2, le spese sostenute dagli enti
          locali  per  l'assolvimento  degli obblighi derivanti dalla
          presente  legge  sono  poste  a carico del bilancio statale
          entro   il   limite   massimo  complessivo  annuo  di  lire
          8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
              2.  L'iscrizione  nei  bilanci  degli enti locali delle
          previsioni  di  spesa  per le esigenze di cui al comma 1 e'
          subordinata  alla  previa ripartizione delle risorse di cui
          al  medesimo  comma  1  tra gli enti locali interessati, da
          effettuare  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  L'erogazione  delle  somme  ripartite  ai sensi del
          comma   2   avviene   sulla   base   di   una   appropriata
          rendicontazione,  presentata  dall'ente  locale competente,
          con   indicazione   dei   motivi  dell'intervento  e  delle
          giustificazioni circa la congruita' della spesa.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, cita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali, ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro dalle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione   province   d'Italia.  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo, nonche' rapresentanti di
          amministrazioni statali, locali o enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' e qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  L'art.  9,  della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'
          riportato nelle note all'art. 6.