Art. 9. Toponomastica 1. L'applicazione dell'articolo 10 della legge, e' disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati. 2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di localita' anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignita' grafica delle due lingue.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 10, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Nei comuni di cui all'art. 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.".