Art. 9.
                            Toponomastica
  1.  L'applicazione  dell'articolo  10  della legge, e' disciplinata
dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.
  2.  Nel  caso  siano previsti segnali indicatori di localita' anche
nella  lingua  ammessa a tutela, si applicano le normative del codice
della strada, con pari dignita' grafica delle due lingue.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il testo dell'art. 10, della legge 15 dicembre 1999,
          n. 482, e' il seguente:
              "Art.  10.  -  1.  Nei  comuni  di  cui  all'art. 3, in
          aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono
          deliberare  l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni
          e agli usi locali.".