Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.