Art. 11. 
 
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della  parte  seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera  dei  deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  possono  prevedere  la  partecipazione  di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome  e  degli  enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo
comma  dell'articolo  117  e  all'articolo  119  della   Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per  le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1,  abbia  espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di
modificazioni specificamente  formulate,  e  la  Commissione  che  ha
svolto l'esame in sede  referente  non  vi  si  sia  adeguata,  sulle
corrispondenti parti del progetto di  legge  l'Assemblea  delibera  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
 
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                       Bossi, Ministro per le riforme 
                              istituzionali e la devoluzione 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il  testo  del  terzo  comma dell'art. 117 della
          Costituzione  vedasi  l'art.  3,  comma 1, terzo capoverso,
          della presente legge.
              - Per  il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi
          l'art. 5 della presente legge.