Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 11:
- Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso,
della presente legge.
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi
l'art. 5 della presente legge.