Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  116.  -  Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto   Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
dispongono  di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La  Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal   secondo   comma   del   medesimo   articolo  alle  lettere  l),
limitatamente  all'organizzazione  della  giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa  della  Regione  interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto  dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
dalle  Camere  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata".