Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)  difesa  e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)  moneta,  tutela  del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza;  sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)  organi  dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h)   ordine   pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)  giurisdizione  e  norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q)   dogane,   protezione   dei   confini   nazionali   e  profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono  materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali  e  con  l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero;   tutela   e   sicurezza   del  lavoro;  istruzione,  salva
l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  con esclusione della
istruzione  e  della  formazione  professionale; professioni; ricerca
scientifica  e  tecnologica  e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione  civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi   reti  di  trasporto  e  di  navigazione;  ordinamento  della
comunicazione;   produzione,   trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia;  previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei  bilanci  pubblici  e  coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione   e   organizzazione  di  attivita'  culturali;  casse  di
risparmio,  casse  rurali,  aziende di credito a carattere regionale;
enti  di  credito  fondiario  e  agrario a carattere regionale. Nelle
materie  di  legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa,   salvo   che   per   la   determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta  alle  Regioni  la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, nelle
materie  di  loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione    degli    atti   normativi   comunitari   e   provvedono
all'attuazione  e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti  dell'Unione  europea,  nel  rispetto  delle  norme di procedura
stabilite  da  legge  dello  Stato,  che  disciplina  le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie  di
legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La  potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province  e  le  Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine  alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni ostacolo che impedisce la piena
parita'  degli  uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica  e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per   il   migliore  esercizio  delle  proprie  funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni.
Nelle  materie  di  sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con  Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".